25 Maggio 2021
Cfp “centri storici” al servizio tour che non sconfina dai comuni agevolati
Via libera al contributo a fondo perduto, previsto dal decreto “Agosto” a favore degli operatori che lavorano principalmente grazie ai visitatori stranieri e notevolmente danneggiati dalla pandemia, per l’attività svolta come servizio tour, con indicazione del fatturato e dei corrispettivi relativi agli autoservizi resi all’interno del territorio dei comuni capoluogo di provincia e capoluogo di città metropolitana, se coincidenti con il luogo di prelevamento o di arrivo dei clienti. È, in sintesi, quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 373 del 25 maggio 2021.
L’articolo 59 del Dl n. 104/2020 ha introdotto un cfp a favore degli esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi a pubblico, nei centri storici dei capoluoghi di provincia o città metropolitane ad alta densità turistica straniera che, a causa dell’emergenza sanitaria, hanno visto diminuire drasticamente il loro volume d’affari.
Per usufruire dell’indennizzo, il cui limite massimo è 150mila euro, occorre che il fatturato o i corrispettivi rilevati a giugno 2020 siano risultati inferiori ai due terzi dell’ammontare degli stessi valori realizzati nel corrispondente mese del 2019. Il cfp è determinato applicando una percentuale – compresa tra il 15 a 5%, modulata sui ricavi e i compensi incassati nel 2019 – alla differenza tra il fatturato/corrispettivi registrati a giugno 2020 e quelli corrispondenti allo stesso mese dell’anno precedente. La somma erogata non è comunque inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti.
Il beneficio, per gli operatori che effettuano autoservizi di trasporto pubblico non di linea, spetta a condizione che l’attività sia stata svolta nel territorio dei comuni con caratteristiche corrispondenti a quelle delineate dal comma 1 della norma. In sintesi, città e centri ad alta vocazione turistica straniera.
Ed è intorno a questo requisito che si articola il dubbio sollevato nell’interpello.
L’istante fornisce servizio di noleggio di vetture con conducente sulla costa livornese. La sua attività, consiste, essenzialmente, in tour organizzati per i croceristi “estivi”, in sosta nei porti della zona, che chiedono di visitare città d’arte e centri storici.
Il contribuente, facendo anche esplicito riferimento ai chiarimenti contenuti nella risposta n. 588/2020 (vedi articolo “Cfp centri storici delimitato per il noleggio con conducente”), chiede se può usufruire del contributo a fondo perduto in questione visto che il servizio reso, anche se con partenza e ritorno nella stessa città, per forza di cose si svolge solo in parte nelle città storiche interessate dall’agevolazione.
Più semplicemente, il l’istante vuol sapere se il sostegno finanziario spetta anche per tutti i servizi di noleggio con conducente che, pur non partendo o arrivando direttamente da uno dei centri ammessi al contributo, sono finalizzati esclusivamente a raggiungerli facendovi tappa.
L’Agenzia, dopo aver ricordato che i contenuti e i termini di presentazione della richiesta del cfp sono stati fissati con il provvedimento del 12 novembre 2020 (vedi articolo vedi “Cfp per i centri storici, arriva il modello da inviare dal 18 novembre”), focalizza l’attenzione sulla risposta n. 588/2020 richiamata dal contribuente e sui chiarimenti in essa contenuti proprio in tema di Ncc con autorizzazione rilasciata da un comune diverso da quello di prestazione del servizio.
In particolare, il documento di prassi rinviava innanzitutto alla legge quadro che disciplina il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, in base alla quale gli utenti del servizio possono salire e scendere dal mezzo anche fuori dalla provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
La risposta affermava che per gli esercenti Ncc con autorizzazione rilasciata da un comune diverso da quelli interessati dall’agevolazione, ai fini del bonus “centri storici”, è necessario identificare l’attività svolta nel territorio dei Comuni, considerando esclusivamente le prestazioni di trasporto in cui il luogo di prelevamento o di arrivo coincida con il territorio del Comune ad alta densità turistica straniera.
Il richiedente non deve allegare all’istanza documenti comprovanti il fatturato dell’attività svolta nell’ambito dei territori individuati dal suddetto articolo 59, ma predisporre e conservare, da esibire in caso di controlli, documenti che certificano la prestazione nell’area agevolata, come fogli di servizio, ma anche ricevute, permessi di accesso a Ztl e mail.
Per quanto riguarda il caso in esame, l’Agenzia, in linea con le precisazioni della risposta n. 588/2020, ritiene che l’istante può accedere al contributo indicando l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al servizio tour prestato nell’ambito del territorio dei comuni capoluogo di provincia e capoluogo di città metropolitana, se coincidenti con il luogo di prelevamento o di arrivo dei clienti.
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