25 Maggio 2021
Vecchie perdite da gestione marchi ammesse al recapture da patent box
L’impresa che ha sottoscritto nel 2019 un accordo preventivo con l’Agenzia per accedere alle agevolazioni “patent box”, la quale constata che, nel periodo d’imposta 2015, lo sfruttamento economico del marchio storico ha generato una perdita, può rinviare gli effetti positivi dell’opzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito. Con la risposta n. 374 del 25 maggio 2021, l’Agenzia delle entrate fuga il dubbio della società istante che, tra le indicazioni fornite dalla circolare n. 11/2016 riguardo a tale possibilità, non trova il nesso con la gestione dei “marchi storici”, i cui costi di valorizzazione risalgono a esercizi pregressi. La circolare, infatti, si riferisce specificamente ai costi derivanti da attività di ricerca e sviluppo in senso stretto e non alle spese ricorrenti per il deposito, la protezione dei marchi, le consulenze legali per contrastare le opposizioni alla registrazione in alcuni Stati, il conseguimento di certificazioni, secondo la normativa dei nuovi mercati e la partecipazione a eventi fieristici.
Il percorso argomentativo dell’Amministrazione si fonda, come di consueto, sul riepilogo cronologico delle disposizioni riguardanti il regime agevolato, vale a dire la norma introduttiva (articolo 1, commi da 37 a 45, legge n. 190/2014, la Stabilità 2015), quelle modificative (articoli 56, Dl n. 50/2017 e 4, Dl. n. 34/2019 “decreto Crescita”) e quelle attuative (Dm del 30 luglio 2015 e del 28 novembre 2017 e provvedimenti del direttore dell’Agenzia del 10 novembre 2015; 1° dicembre 2015; 23 marzo 2016; 6 maggio 2016, 27 giugno 2016 e 30 luglio 2019). Una moltitudine di disposizioni che hanno reso necessari opportuni chiarimenti arrivati, tra l’altro, con le circolari n. 36/2015 e n. 11/2016.
Nell’ambito della ricognizione, l’Agenzia evidenzia che la norma originaria comprendeva tra i beni agevolabili anche i marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, registrati o in corso di registrazione e che tali beni sono stati successivamente esclusi dai benefici dall’articolo 56 del Dl n. 50/2017. La modifica, però, ha comunque consentito, a coloro che hanno esercitato l’opzione per i primi due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015 e 2016), di continuare ad agevolare i marchi fino alla scadenza del quinquennio ovvero, se inferiore, fino al 30 giugno 2021.
Tanto premesso, l’Amministrazione trova la soluzione al quesito nei documenti di prassi richiamati.
In primis, esordisce con la circolare n. 36/2015, nella quale ha precisato, tra l’altro “che le perdite generate in vigenza del regime del Patent Box dovranno essere recuperate, attraverso un meccanismo di “recapture” nell’ambito del medesimo regime di Patent Box, nel momento in cui il bene immateriale comincerà a produrre redditi. Tali perdite saranno, quindi, computate a riduzione del reddito lordo agevolabile (pari all’eccedenza dei ricavi rispetto ai costi riferibili al singolo bene immateriale), fino al loro completo esaurimento. Ne consegue che, in tali casi, la concreta fruizione della tassazione agevolata, sotto forma di variazione in diminuzione, avrà luogo nel momento in cui il bene immateriale genererà redditi depurati da eventuali perdite pregresse prodotte in vigenza del regime del Patent box”.
Poi, entra nel cuore dell’argomento, citando la successiva circolare n. 11/2016. In questa occasione, ha chiarito ulteriormente che, ai fini del calcolo del contributo, “(…) la perdita del singolo IP – anche per la parte relativa al periodo antecedente alla creazione dello stesso – dovrà essere memorizzata, con il sistema di tracciatura a far data dall’anno 2015, anche se l’impresa non ha optato per il regime agevolato. L’esercizio dell’opzione, prima di produrre una variazione in diminuzione rappresentativa della misura dell’agevolazione, comporterà necessariamente una compensazione tra redditi e perdite formatisi nei periodi antecedenti l’opzione. Nel caso in cui nel periodo “ante opzione” siano presenti soltanto perdite fiscali, queste ultime dovranno essere abbattute dal reddito prodotto dallo stesso bene immateriale fino ad esaurimento delle stesse e senza limitazioni di natura temporale. (…)”.
Infine, dopo aver esemplificato il calcolo dell’agevolazione con riferimento agli Ip costituiti da “marchi”, l’Agenzia può concludere che i relativi costi risultano inclusi, in linea di principio, tra quelli, diretti e indiretti, riguardanti le attività connesse alla creazione, allo sviluppo, al mantenimento e/o al miglioramento degli Ip. Di conseguenza, la società istante, la quale verifica che nel periodo d’imposta 2015 lo sfruttamento del marchio storico ha generato una perdita, può rinviare gli effetti positivi dell’opzione 2019 agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito.
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