Normativa e prassi

21 Maggio 2021

Fuori campo Iva la quota aggiuntiva dei soci al consorzio in “rosso”

Il contributo straordinario versato dai soci al consorzio per ristabilire il pareggio di bilancio e rimediare alle perdite d’esercizio causate dalle inadempienze di alcuni aderenti all’organismo non costituiscono compensi parametrati alle prestazioni di servizi rese dall’ente ai partecipanti e, quindi, non sono imponibili ai fini Iva.
 
Il quesito affrontato dalla risposta n. 361 del 21 maggio 2021 è di un consorzio (in fallimento) che a causa dell’insolvenza di alcuni soci falliti, incassa contributi supplitivi dagli altri consorziati per acquisire il pareggio di bilancio.
 
L’istante è una srl consortile in liquidazione che acquistava merce in grande quantità sul mercato per poi rivenderla a prezzi vantaggiosi ai soci. Quest’ultimi contribuivano alle spese ordinarie del consorzio tramite versamenti periodici soggetti a Iva.
Nel 2018 la società è fallita e il curatore ha rilevato una perdita di esercizio nonostante l’articolo 4 dello statuto prevedesse che la srl doveva essere “gestita secondo il criterio della economicità mirando al pareggio del bilancio”.
La passività, evidenzia l’istante, era dovuta principalmente ai mancati pagamenti, regolarmente fatturati dal consorzio, delle forniture e dei contributi consortili da parte di due soci falliti. I relativi crediti erano stati svalutati a seguito dell’apertura della procedura concorsuale nei confronti degli inadempienti.
La perdita d’esercizio, secondo il principio del pareggio di bilancio e in base all’articolo 2615 del codice civile, dovrà essere coperta dai versamenti degli altri aderenti. Il dubbio è se le quote aggiuntive siano soggette a Iva.
 
Il punto è, in sintesi, definire la natura di tali somme, ossia stabilire se siano riferibili a compensi incassati per servizi resi dal consorzio ai soci.
L’Agenzia delle entrate, come l’istante, ritiene di no e ne esclude, di conseguenza, la rilevanza Iva.
 
Sono imponibili, recita l’articolo 3, comma 1, del decreto Iva, “le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da (…) obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.
La giurisprudenza Ue, come la prassi dell’amministrazione finanziaria, hanno più volte precisato che affinché si instauri uno scambio a titolo oneroso occorre che si realizzi tra le parti un rapporto giuridico e un nesso di sinallagmaticità tra la prestazione e il controvalore ricevuto.
La risoluzione n. 156/1996 ha precisato che tale relazione è riscontrabile anche nel caso dei contributi consortili versati dai consociati alla compagine perché, in poche parole, anche se definiti “contributi” si tratta di somme connesse e proporzionali ai servizi ricevuti da ognuno per l’appartenenza all’ente e, quindi, imponibili ai fini Iva. La stessa risoluzione lascia fuori dalla tassazione, invece, le spese generali di gestione non riferibili a specifiche prestazioni. Sulla stessa scia anche le risoluzioni n. 95/2001 e n. 307/2002.
 
Per quanto riguarda il profilo civilistico, l’Agenzia richiama l’articolo 2615, comma 2, del codice civile, in base al quale per le obbligazioni assunte dall’ente consortile per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi, solidalmente col fondo consortile, e “in caso di in solvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.
La norma corrisponde perfettamente alla situazione descritta nell’interpello, in cui i consorziati devono coprire i debiti dell’istante derivanti dalle inadempienze di altri soci, versando delle somme parametrate alle rispettive quote di partecipazione all’ente.
Si tratta di contributi aggiuntivi, quindi, non proporzionali ai servizi ricevuti dal singolo socio e, in particolare, all’ammontare dei beni acquistati tramite la società.
 
In conclusione, per l’Agenzia, le quote supplementari versate all’istante dai consorziati non sono connesse a cessioni di beni o a prestazioni di servizi e, quindi, non hanno la natura sinallagmatica che ne comporterebbe l’imponibilità, e si configurano come mere movimentazioni di denaro fuori campo Iva (articolo 2, comma 3, lettera a), decreto Iva).
 
Per completezza, l’Amministrazione chiarisce che se sussistono i requisiti per l’applicazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto Iva, in ogni caso non oggetto del presente quesito, la società può emettere note di credito con riferimento alle fatture emesse nei confronti dei consorziati falliti inadempienti.

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