12 Maggio 2021
Dichiarazione 2020, eccedenza credito utilizzabile in compensazione nel 2021
Un contribuente può legittimamente compensare ulteriori 700mila euro del credito Ires 2019, limite massimo consentito per il periodo d’imposta 2021, non compensati nel 2020 per raggiunti limiti di utilizzo, nei primi mesi dell’anno 2021, quindi, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020, con indicazione nel modello F24 dell’anno di riferimento 2019. È in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 336 del 12 maggio 2021.
L’Agenzia ricorda che l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e all’Irap, incluse le addizionali e le sostitutive, che emergono dalle dichiarazioni annuali o dalle istanze è allineato alle misure già previste per i crediti Iva, con la conseguenza che tali crediti eccedenti 5mila euro ora possono essere utilizzati in compensazione non più dal 1° giorno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ma dopo la presentazione della relativa dichiarazione annuale o istanza. Tale allineamento è stato previsto dall’articolo 17, comma 1, del Dlgs 241/1997, come modificato dall’articolo 3, comma 1, Dl n. 124/2019, secondo cui “La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge”. Il comma 3 del citato articolo 3 del Dl n. 124/2019 prevede, inoltre, che “Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta incorso al 31 dicembre 2019”.
L’Agenzia evidenzia, inoltre, che la dichiarazione annuale o l’istanza devono recare il visto di conformità e che la compensazione deve essere eseguita tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia.
Il documento di prassi ricorda ancora che a seguito dell’emergenza sanitaria è stato incrementato il limite massimo dei crediti d’imposta e di contributi compensabili nel modello F24, o rimborsabili agli intestatari di un conto fiscale, che è passato da 700mila euro a un milione di euro, secondo quanto previsto dal Dl “Rilancio”. La compensazione vale cumulativamente per tutti i crediti d’imposta di cui è titolare il contribuente, relativi all’anno solare.
Fatte queste premesse l’Agenzia precisa che nel caso prospettato dall’istante, i crediti emergenti dalla dichiarazione annuale 2020, relativa al periodo d’imposta 2019, che nel 2020 non sono stati compensati perché raggiunto il tetto di 1 milione di euro, possono essere compensati nel 2021 (indicando nel modello F24 come anno di riferimento il 2019), fino all’appuntamento dichiarativo annuale 2021 (periodo d’imposta 2020), dove i crediti residuali, al netto di quanto già utilizzato in compensazione saranno “rigenerati” e conseguentemente sottoposti al visto di conformità, sarà cioè verificata la corretta esposizione del credito nella relativa dichiarazione.
Di conseguenza, i crediti relativi al periodo d’imposta precedente utilizzati in compensazione concorrono, con gli altri crediti maturati e utilizzabili in compensazione nel 2021, al limite dei 700mila euro per l’anno solare 2021.
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