30 Aprile 2021
L’affitto del fondo agevolato abbatte il bonus fruito all’acquisto
La società agricola che fitta al socio, coltivatore diretto “certificato”, il terreno acquistato con le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, con un canone che supera il 10% dei ricavi derivanti dall’attività agricola, distraendo il fondo di proprietà dall’esercizio esclusivo di tale attività, perde il trattamento di favore. Lo precisa l’Agenzia con la risposta n. 307 del 30 aprile 2021.
In particolare, una società agricola – costituita da due soci, di cui uno giovane coltivatore diretto – che ha acquistato nel 2019 un vigneto con gli sconti per la piccola proprietà contadina chiede all’amministrazione se, affittando il terreno – unica sua proprietà – prima dei cinque anni dall’acquisto al socio coltivatore, rischia di perdere le agevolazioni (articolo 2, comma 4-bis, Dlgs n. 194/2009).
Secondo l’istante, l’operazione non falserebbe lo scopo per cui è stata creata la società, in quanto il terreno continuerebbe a essere coltivato dal socio, coltivatore diretto, e i ricavi sarebbero comunque realizzati dallo stesso, che resta sempre socio della compagine e, quindi, non distratti per altri scopi diversi da quelli per cui la società è stata costituita. Non avrebbe, quindi, importanza il rispetto del requisito della marginalità fissato dall’articolo 2, comma 1, del Dlgs n. 99/2004 (il decreto che trascina nell’agevolazione anche le società agricole).
Come anticipato, l’Agenzia non concorda. La norma da ultimo richiamata va letta meglio. Nello specifico il comma 1, dell’articolo 2 prevede che “la ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile (agricole) deve contenere l’indicazione di società agricola. Non costituiscono distrazione dall’esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l’affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del c.c., sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall’affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall’esercizio dell’attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l’ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell’ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo l’assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Con la descritta operazione, conclude, la società, fittando l’unico terreno di sua proprietà, distrae lo stesso dall’esercizio esclusivo dell’attività agricola, dal momento che i ricavi provenienti da tale affitto non saranno marginali rispetto a quelli derivanti dall’attività agricola.
Di conseguenza, considerato che la norma (articolo 2, commi 4 e 4-bis, Dlgs n. 99/2004) dispone che la perdita dei requisiti nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle stesse, l’istante, che ha fruito dell’agevolazione nel 2019 con contratto di acquisto del terreno, perderebbe l’agevolazione se il contratto di affitto del terreno agricolo fosse stipulato entro cinque anni dalla stipula del contratto di acquisto del terreno.
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