22 Aprile 2021
Prototipo della controllata italiana, via libera al credito d’imposta
È ammessa al credito d’imposta “Ricerca e Sviluppo”, l’attività svolta nel 2018 e 2019 da una società residente costituita dalla controllante estera, con cui è stato creato un apparecchio laser 3D. Incluse nel bonus anche le spese sostenute per consulenze esterne e per l’acquisto dei materiali necessari per la realizzazione del prototipo. Il chiarimento è contenuto nella risposta n. 280 del 21 aprile 2021 dell’Agenzia.
L’istante è una società con residenza in Italia che è stata costituita per svolgere funzioni di supporto finanziario, gestionale e amministrativo nei confronti della capogruppo estera. La stessa società ha istituito un centro di ricerca che ha progettato un prototipo di macchinario taglio laser 3D innovativo con caratteristiche quindi diverse e altamente tecnologiche rispetto agli apparecchi messi a punto dalle aziende concorrenti. Chiede, quindi, se per le spese sostenute nelle annualità 2018 e 2019 per realizzare il prototipo possa fruire del bonus ricerca e sviluppo e se possono confluire nell’agevolazione anche le spese per consulenze e acquisto materiali.
L’Agenzia delle entrate ricorda in via preliminare che l’articolo 3, comma 1, del Dl n. 145/2013 riconosce un credito d’imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Ricorda poi che il decreto del 27 maggio 2015 del Mef, di concerto con il Mise, ha definito le disposizioni applicative dell’agevolazione elencando le attività di ricerca e sviluppo e gli investimenti ammissibili. Ulteriori chiarimenti sono stati poi forniti con la circolare n. 5/2016, che fra l’altro ha demandato al Mise ulteriori individuazioni delle attività agevolabili.
Nell’interpello in esame, quindi, l’Agenzia riporta il parere chiesto al ministero dello Sviluppo economico che ha precisato quanto segue.
Le attività svolte dalla controllata italiana nel 2018 e 2019 in relazione al “Progetto X”, che si è concluso nel 2020, non riconducibili alla capogruppo estera e alle altre società del gruppo, possono considerarsi attività di sviluppo sperimentali ammissibili al credito d’imposta Ricerca e Sviluppo. Il prototipo può considerarsi un modello originale creato appositamente per l’esecuzione del progetto –
e non disponibile, quindi, come prodotto di serie né come unità di pre-produzione destinata all’ottenimento di certificazioni tecniche o giuridiche – che possiede le qualità tecniche essenziali e le caratteristiche di funzionamento del prodotto finale da realizzare e che permette di effettuare le prove per apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche finali del prodotto.
Anche le spese del personale interno e quelle per i materiali direttamente impiegati nella realizzazione del prototipo possono essere ammesse al credito d’imposta, in quanto rispondenti ai requisiti di pertinenza e congruità.
Quanto alle spese per i consulenti esterni, il ministero ritiene, in base a quanto fornito dall’istante, che possano essere ugualmente considerate ammissibili, in quanto inerenti direttamente al progetto.
Infine sono congrue e quindi possono parimenti beneficiare del bonus ricerca anche le spese sostenute nei confronti della società di consulenza Delta, in qualità di servizi specialistici a supporto delle attività di ricerca e sviluppo svolte internamente dalla società istante.
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