21 Aprile 2021
Sospensione degli ammortamenti: l’analisi del profilo tecnico contabile
Nel contesto normativo preordinato a fronteggiare la crisi dovuta alla pandemia, il decreto “Agosto” (convertito con modifiche dalla legge n. 126/2020) ha introdotto la possibilità sospendere l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali (articolo 60, commi 7-bis e 7-quinquies).
Lo scorso 14 aprile, l’Organismo italiano di contabilità (Oic) ha pubblicato il documento interpretativo 9: “Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti” che analizza tale normativa sotto il profilo tecnico contabile.
La deroga
La norma introduce una facoltà, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, di sospendere fino a un massimo del 100% l’ammortamento dell’esercizio in corso al 15 agosto 2020, per i beni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo.
Coloro che decidono di esercitare tale deroga dovranno destinare un importo pari agli ammortamenti sospesi a una riserva indisponibile utili, o riserve di utili o altre riserve patrimoniali.
L’Oic ha precisato che la sospensione degli ammortamenti non esclude la possibilità di rivalutare le medesime immobilizzazioni, ai sensi dall’articolo 110 commi 1-7 della legge n. 126/2020.
Inoltre, la deroga è applicabile anche alle immobilizzazioni acquistate nel corso dell’esercizio 2020.
Nella nota integrativa vanno indicati su quali immobilizzazioni e in che misura gli ammortamenti sono stati sospesi, le ragioni della deroga e i riflessi sulla situazione patrimoniale ed economica.
Ipotizzando una chiusura degli stabilimenti di sei mesi, a causa della pandemia, ad esempio, è possibile utilizzare il criterio temporale dei mesi di apertura e non effettuare il 50% degli ammortamenti per ridurre l’effetto economico negativo.
La sospensione degli ammortamenti ha valore esclusivamente civilistico, quindi genera fiscalità differita.
La deroga può essere applicata ai singoli elementi delle immobilizzazioni, a gruppi di esse oppure all’intera voce di bilancio. La scelta in merito all’unità elementare di contabilizzazione deve essere coerente con le ragioni che hanno indotto la società a sospendere gli ammortamenti.
Ad esempio, una società con due impianti produttivi, di cui uno ha lavorato a pieno regime e l’altro per il 60% per effetto del lockdown, può avvalersi della norma con riguardo a quest’ultimo, imputando l’ammortamento a conto economico per il 60 per cento.
Oppure, una società che possiede un albergo e dei fabbricati che affitta., può decidere di ammortizzare normalmente i fabbricati che sono stati affittati regolarmente e non ammortizzare l’albergo, che nell’esercizio 2020 è stato chiuso quasi tutto l’anno.
La norma muove dall’assunto che al minor ammortamento del bene sia associata un’estensione di un anno della sua vita utile residua, e prevede che la quota di ammortamento non effettuata sia imputata a conto economico nell’esercizio successivo e, con lo stesso criterio, siano differite le quote successive, prolungando quindi di un anno il piano di ammortamento originario.
L’Oic ha specificato che, nel caso in cui al minor ammortamento del bene non sia associata un’estensione della sua vita utile, a causa ad esempio di vincoli contrattuali, tecnici o legislativi, la quota di ammortamento dell’esercizio successivo (pari al rapporto tra valore del bene ammortizzabile e vita utile residua aggiornata) si modifica, in quanto la vita utile rimane la stessa. Pertanto, l’ammortamento non effettuato nel corso dell’esercizio si spalma lungo la vita utile residua del bene, aumentandone pro quota la misura degli ammortamenti da effettuare.
Ad esempio, una società che nel 2019 ha acquistato diritti di sfruttamento software al costo di mille euro, per una durata contrattuale di 5 anni, decide di avvalersi della deroga nell’esercizio 2020, in quanto la differenza tra valore della produzione e costi della produzione (A-B) è diminuita di oltre il 100% rispetto all’anno precedente a causa della pandemia. Al 1° gennaio 2020 il fondo ammortamento è pari a 200 euro. In questo caso la società, a partire dall’esercizio 2021, effettuerà un ammortamento annuale di euro 267, pari al valore da ammortizzare (800 euro) diviso la vita utile residua (3 anni).
Le disposizioni contenute nel documento Oic si applicano alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile e alle società tenute a redigere il bilancio consolidato. La capogruppo recepisce gli effetti della deroga con riferimento alle sole consolidate che se ne avvalgono nel proprio bilancio, rendendo possibile, in materia di ammortamenti, l’utilizzo di criteri di valutazione di gruppo non omogenei.
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