Normativa e prassi

16 Aprile 2021

Il fine previdenziale è d’obbligo per fruire della sostitutiva al 7%

Il residente nel Regno Unito, titolare di polizze assicurative estere, che trasferisce la residenza in uno dei Comuni individuati dall’articolo 24-ter del Tuir, non può beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dallo stesso articolo (applicazione di un’imposta sostitutiva del 7% per 10 anni): le polizze sono investimenti finanziari che non hanno una finalità previdenziale. La norma, infatti, finalizzata a incentivare gli investimenti, i consumi e il radicamento, tra l’altro, in alcuni comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche, subordina l’accesso al regime di favore alla titolarità, da parte delle persone fisiche, “dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri”. La disposizione, quindi, è indirizzata esclusivamente ai destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni a essi equiparati erogati da soggetti esteri. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 244/2021.

Si tratta del regime fiscale destinato alle persone fisiche, che trasferiscono la propria residenza fiscale in taluni Comuni del Mezzogiorno con popolazione non superiore a 20mila abitanti o in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3mila abitanti, rientranti nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. Queste possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero (secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, del Tuir), a un’imposta sostitutiva del 7%, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione (complessivamente 10 anni), secondo i criteri stabiliti dai commi 4 e 5 dell’articolo 24-ter del Tuir.

Tornando ai redditi di pensione agevolabili, che l’amministrazione ha specificato anche nella circolare n. 21/2020, vi rientrano anche tutti quegli emolumenti percepiti dopo la cessazione di un’attività lavorativa e le indennità una tantum la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro. In linea di principio, si legge nelle risposta n. 244/2021, tra queste vanno considerate anche le prestazioni pensionistiche in forma di capitale o rendita, erogate da un fondo previdenziale estero a un soggetto che intende trasferire la residenza in Italia, una volta maturato il requisito anagrafico richiesto per l’accesso alla prestazione, a condizione che siano imponibili nel nostro Paese in base alla specifica Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con il Paese della fonte.

Con riferimento al caso in questione, l’Agenzia evince che la sottoscrizione delle polizze è di natura volontaria, l’erogazione delle prestazioni a favore dell’iscritto non sono legate ad un rapporto di lavoro e non richiedono il raggiungimento di alcun requisito anagrafico – pensionistico, inclusa la polizza in cui l’incasso totale delle prestazioni può avvenire al raggiungimento del 75° anno di età. Pertanto, la sottoscrizione delle polizze non ha una finalità previdenziale, volta a garantire all’iscritto una pensione integrativa nella forma di rendita o di capitale, ma ha lo scopo d’investimento finanziario.
Dunque, le prestazioni in esame non possono essere ricondotte nell’ambito dei redditi agevolabili e l’istante non può accedere al regime di favore previsto dall’articolo 24-ter.

Il fine previdenziale è d’obbligo per fruire della sostitutiva al 7%

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