Normativa e prassi

12 Aprile 2021

Cfp “Sostegni”, pronti i codici per compensazione e restituzione

In un colpo solo, con la risoluzione n. 24 del 12 aprile 2021, arrivano il codice tributo “6941” per utilizzare con F24 in compensazione il contributo a fondo perduto introdotto dal decreto “Sostegni”, nel caso in cui il contribuente scelga di fruirne sotto forma di credito d’imposta, e i codici “8128”, “8129” e “8130” per la restituzione spontanea della somma non spettante, erogata tramite accredito sul conto corrente o speso in compensazione, e per il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide).

L’indennizzo, introdotto dall’articolo 1, comma 1, del Dl n. 41/2021 a ristoro dei danni finanziari prodotti dall’emergenza sanitaria da Covid-19, è a favore degli operatori economici titolari di partita Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. L’entità del cfp è diversificata in base ai ricavi o compensi realizzati nel 2019. Possono accedere al sostegno coloro che hanno registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 inferiore di almeno il 30% rispetto all’anno precedente (vedi articolo “Dl “Sostegni” – 1: contributi per tutti i titolari di partita Iva”).

La somma assegnata è accreditata direttamente sul conto corrente del richiedente a meno che il contribuente stesso, con scelta irrevocabile, non opti per il riconoscimento del totale della somma sotto forma di credito di imposta da utilizzare soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Le modalità operative sono state stabilite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 23 marzo 2021 (vedi articoli “Per il “Sostegno” a fondo perduto, disposizioni operative immediate” e “Decreto “Sostegni” e start-up: determinazione del valore del cfp”).

In particolare, il provvedimento dispone che il contributo ricevuto e non spettante debba essere restituito allo Stato, insieme a sanzioni e interessi, con versamento effettuato, senza possibilità di compensazione, tramite il modello unico di pagamento telematico.
L’operatore che ha percepito l’indennizzo in tutto o in parte senza averne diritto, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare la situazione restituendo spontaneamente il contributo e i relativi interessi usufruendo delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.

In caso di compensazione, F24
Ciò detto, nell’ipotesi in cui il contribuente opti per il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione in alternativa all’accredito diretto sul c/c, nel relativo F24 dovrà indicare il codice tributo: “6941 denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1 DL n. 41 del 2021”.
L’identificativo deve essere esposto nella sezione “ERARIO”, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.

L’ammontare del cfp riconosciuto e utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al linkCrediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”. Nel caso in cui il contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

F24 Elide per rispedire la somma al mittente
Tre i codici tributi occorrenti per regolarizzare la situazione qualora il contribuente abbia ricevuto e speso indebitamento il contributo accreditato sul conto corrente o utilizzato in compensazione. In questo caso la restituzione spontanea della somma e il versamento dei relativi interessi e sanzioni deve avvenire tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 Elide). I codici tributo da utilizzare sono:

  • 8128 denominato Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021”
  • 8129 denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021”
  • 8130” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021”.

Il loro posto è tra le somme della colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:

  • nel campo “tipo”, la lettera “R”
  • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore
  • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8128, 8129 oppure 8130)
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA
  • nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.
Cfp “Sostegni”, pronti i codici per compensazione e restituzione

Ultimi articoli

Analisi e commenti 19 Aprile 2024

Nuovo Statuto del contribuente, i limiti dell’azione amministrativa

Il decreto legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023, in attuazione della delega fiscale, ha disciplinato espressamente il principio di proporzionalità nel procedimento tributario, introducendo il nuovo articolo 10-ter nello Statuto del contribuente.

Analisi e commenti 19 Aprile 2024

Circolare “Decreto Adempimenti” – 2 i tempi di invio delle dichiarazioni

Cambiano i termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Normativa e prassi 18 Aprile 2024

Flat tax incrementale 2023, il codice tributo per andare in cassa

Istituito il codice tributo “1731” per versare, tramite modello F24, la flat tax incrementale, l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali riconosciuta dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 55 a 57, della legge n.

Analisi e commenti 18 Aprile 2024

Circolare “Decreto Adempimenti” – 1 le novità sul modello 730

Con la circolare n. 8 dell’11 aprile 2024, l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni operative, tra l’altro, in merito alla presentazione della dichiarazione dei redditi mediante modello 730, a seguito delle novità introdotte dal decreto legislativo n.

torna all'inizio del contenuto