6 Aprile 2021
Dl “Sostegni” – 7: extra-time per i tributi sugli spazi pubblici
Con l’articolo 30, il decreto “Sostegni”, con l’intento di dare ancora un po’ di respiro alle attività turistiche, ha previsto la proroga di alcune disposizioni concernenti l’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione di spazi pubblici, previste dalla legge di bilancio per il 2020 e ancora necessarie.
In particolare il comma 1, lettera a), dell’articolo 30, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dalla pandemia, prevede la proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 dell’esenzione dal versamento del canone unico di cui ai commi 816 e seguenti e del canone di cui ai commi 837 e seguenti della legge n. 160/2019.
Tale legge, infatti, prevede, al comma 816 e seguenti, che a decorrere dal 2021, i comuni, le province e le città metropolitane istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
Il presupposto del canone è:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
La stessa legge prevede, al comma 837 e seguenti, che a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni, le province e le città metropolitane istituiscono, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
La proroga dell’esenzione dal pagamento del canone, già prevista dall’articolo 9-ter, del decreto legge n. 137/2020, per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2021, è pertanto estesa al prossimo 30 giugno. L’esenzione vale per le imprese di pubblico esercizio (articolo 5, legge n. 287/1991) e quelle di commercio (Dlgs n. 114/1998) titolari delle concessioni o autorizzazioni sopra descritte.
Il comma 1, lettera b) dell’articolo 30, inoltre, in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, proroga ulteriormente dal 31 marzo al 31 dicembre 2021 le modalità di presentazione delle domande di concessioni da parte degli interessati.
Nello specifico, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio dell’ente locale, mediante allegazione della sola planimetria e senza applicazione dell’imposta di bollo, a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021.
Diversamente, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all’attività di cui all’articolo 5 della legge n. 287/1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice dei beni culturali (Dlgs n. 42/2004), in relazione alle domanda presentate entro il 30 giugno.
Continuando a scorrere l’articolo 30, infine, il comma 1, lettera c) prevede che, per ristorare gli enti locali dal mancato gettito derivante dalla proroga del periodo di esenzione dal versamento del canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per le aree pubbliche destinate a mercati, la dotazione del Fondo istituito nello strato di previsione del ministero dell’Interno è innalzata a 165 milioni di euro. Tali somme sono ripartite con uno o più decreti del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2021.
Continua
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 24 marzo
La seconda puntata è stata pubblicata venerdì 25 marzo
La terza puntata è stata pubblicata martedì 30 marzo
La quarta puntata è stata pubblicata mercoledì 31 marzo
La quinta puntata è stata pubblicata giovedì 1° aprile
La sesta puntata è stata pubblicata venerdì 2 aprile
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.