Normativa e prassi

6 Aprile 2021

Cfc: delineati i “confini” per determinare la tassazione

Paletti al regime di esenzione totale delle plusvalenze e dei dividendi, con indeducibilità dei relativi costi, previsto dal codice tributario lussemburghese. Il meccanismo di recapture opera solo nel caso in cui la società cede la partecipazione e a condizione che, da tale cessione, realizza una plusvalenza di ammontare almeno pari a quanto dedotto (principio di diritto n. 5/2021). Nel calcolo della tassazione effettiva estera e della tassazione virtuale domestica, la variazione in aumento effettuata per il calcolo del tax rate virtuale domestico connessa all’indeducibilità degli interessi passivi deve qualificarsi come rilevante e il riversamento non può considerarsi certo e predeterminato (principio di diritto n. 8/2021). L’Agenzia fa così chiarezza su due distinti aspetti contenuti nel provvedimento del 16 settembre 2016 che, in attuazione del decreto internazionalizzazione (Dlgs n. 147/2015), ha indicato i criteri per determinare, con modalità semplificata, l’effettivo livello di tassazione a cui è assoggettata la controllata, al fine della comparazione tra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale domestica.

Il riferimento normativo è l’articolo 167, comma 8-bis del Tuir, che, nella versione in vigore fino all’11 gennaio 2019, dispone che la disciplina in materia di imprese estere controllate si applica anche nel caso in cui i soggetti controllati sono localizzati in Stati o territori diversi da quelli richiamati, o in Stati appartenenti all’Unione europea o a quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia
b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi infragruppo.
Riguardo al primo requisito, il provvedimento del 16 settembre 2016 sopra richiamato ha definito, come detto, i parametri per la determinazione, con modalità semplificata, dell’effettivo livello di tassazione.

Con il principio di diritto n. 5/2021, l’Agenzia chiarisce che non è possibile affermare che il regime lussemburghese di esenzione totale delle plusvalenze e dei dividendi preveda l’integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione, nel senso espresso dal paragrafo 5.1 lett. g) del citato provvedimento, che letteralmente cita: “l’imposizione italiana nei limiti del 5 per cento del dividendo o della plusvalenza, previsto negli articoli 87, comma 1, lettera c) e 89, comma 3, del TUIR, si considera equivalente a un regime di esenzione totale che preveda, nello Stato di localizzazione della controllata, l’integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione”.
La società riteneva l’articolo 166 del codice tributario lussemburghese, che stabilisce l’esenzione totale delle plusvalenze e dei dividendi, con indeducibilità dei relativi costi, equivalente al regime italiano di tassazione parziale dei dividendi e plusvalenze, con conseguente applicazione del suddetto paragrafo 5.1, lettera g). Al riguardo, rileva l’Agenzia, la normativa lussemburghese prevede che l’indeducibilità dei costi e delle svalutazioni delle partecipazioni si applichi nei soli limiti del reddito esente e che, al momento della cessione della partecipazione, l’eventuale plusvalenza realizzata venga assoggettata a tassazione fino a concorrenza delle eccedenze dedotte. Tale meccanismo di recapture opera, dunque, solo nel caso in cui la società cede la partecipazione e a condizione che, da tale cessione, realizzi una plusvalenza di ammontare almeno pari a quanto dedotto.

Il principio n. 8/2021 approfondisce la lettera d) del paragrafo 5.1 del provvedimento del 16 settembre 2016, che chiarisce che per determinare la tassazione effettiva estera e la tassazione virtuale domestica sono irrilevanti le variazioni non permanenti della base imponibile, con riversamento certo e predeterminato in base alle legge o per piani di rientro (ad esempio, gli ammortamenti).
In questo caso, la società chiedeva se, nel calcolo del tax rate effettivo estera e virtuale domestico, si può qualificare come “variazione non permanente con riversamento certo e predeterminato in base alla legge o per piani di rientro” l’indeducibilità degli interessi passivi, per effetto dell’articolo 96 del Tuir.
L’Agenzia chiarisce che, nel caso specifico, il riversamento non può considerarsi certo e predeterminato, non solo in relazione all’esercizio di riferimento, ma soprattutto per quanto attiene all’evento generatore, dal momento che in assenza di interessi attivi o di Rol capienti questa eventualità potrebbe non verificarsi mai. La variazione in aumento effettuata per il calcolo della tassazione virtuale italiana connessa all’indeducibilità degli interessi passivi deve essere considerata rilevante per la verifica delle condizioni di cui alla lettera a), dell’articolo 167 comma 8-bis del Tuir, in quanto legata ad un evento incerto sull’an e sul quantum.

Cfc: delineati i “confini” per determinare la tassazione

Ultimi articoli

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Ravvedimento e concordato: le regole per sanare gli anni passati

L’opzione per regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023 può essere esercitata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027 Con un provvedimento del 23 ottobre 2026, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito modalità e termini per accedere al ravvedimento speciale previsto dall’articolo 29 del Dlgs n.

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Erasmus Mundus, borsa senza Irpef Il master Ue supera il test fiscale

Con la risposta a interpello n. 187/2026, l’Amministrazione riconosce la continuità tra i programmi europei Erasmus+ e Emjm e conclude per l’esenzione dal prelievo sul reddito Borse per master internazionali: riconosciuta l’esenzione Irpef dei sostegni economici erogati agli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) per l’intera durata del programma Erasmus+.

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Gmt: conta il bilancio approvato. Oic 34 rilevante solo a confronto

Le rettifiche derivanti dai nuovi criteri di contabilizzazione non incidono sulla verifica dei requisiti previsti dalla disciplina internazionale, per l’applicazione della global minimum tax In caso di adozione del nuovo principio contabile Oic 34, la rideterminazione retroattiva dei ricavi non può essere utilizzata per modificare l’esito della verifica della soglia dimensionale richiesta dalla disciplina della global minimum tax (Gmt).

Attualità 23 Ottobre 2026

Phishing: false regolarizzazioni sulla dichiarazione dei redditi

Una finta comunicazione dell’Agenzia, che arriva via mail, induce i destinatari a fare dei pagamenti online per saldare presunti importi dovuti L’Agenzia delle entrate, con l’avviso del 23 ottobre 2026, mette in guarda i contribuenti su una campagna di phishing veicolata tramite mail che utilizza indebitamente il nome e l’immagine dell’Amministrazione finanziaria per indurre i destinatari a effettuare pagamenti non dovuti.

torna all'inizio del contenuto