Attualità

1 Aprile 2021

Zfu Sisma Centro Italia, finestra 2021 aperta dal 20 maggio al 16 giugno

Le domande di accesso alle agevolazioni fiscali e contributive a favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpite dagli eventi sismici susseguitesi dal 24 agosto 2016, potranno essere presentate dalle ore 12 del 20 maggio fino alla stessa ora del 16 giugno 2021. A stabilirlo, la circolare Mise del 29 marzo 2021 che fissa modalità e termini di invio delle domande alla luce della novità introdotte dal decreto “Agosto”. In particolare, l’articolo 57, comma 6, del Dl n. 104/2020 ha prorogato il periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse dall’articolo 46 del Dl n. 50/2017, ai periodi d’imposta 2021 e 2022, e ha esteso il beneficio alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova attività economica all’interno della Zfu entro il 31 dicembre 2021.
La circolare del 29 marzo definisce le modalità relative all’anno 2021 per il quale sono stati stanziati 50 milioni di euro. Le indicazioni riguardanti il 2022 saranno fornite con un successivo documento di prassi.

Beneficiari della finestra 2021
Possono usufruire della proroga e quindi presentare istanza per usufruire delle agevolazioni per l’anno 2021:

  • le imprese e i lavoratori autonomi, regolarmente costituiti e attivi al 31 dicembre 2019, già beneficiari della norma agevolativa in virtù di precedenti bandi emanati dal ministero
  • le imprese e i professionisti, di qualsiasi dimensione che, all’interno della zona franca urbana, hanno avviato una nuova iniziativa economica dopo il 31 dicembre 2019 e fino al 31 dicembre 2020.

Per i primi le agevolazioni spettano soltanto in relazione ai periodi di imposta 2021 e 2022. Le esenzioni fiscali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell’articolo 46, del Dl n. 50/2017, sono riconosciute alle sole imprese e ai professionisti, mentre i lavoratori autonomi non rientranti nella definizione di professionisti possono usufruire soltanto dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (lettera d).
I secondi potranno utilizzare le agevolazioni limitatamente al periodo d’imposta relativo all’avvio dell’attività e per i periodi successivi e comunque non oltre il 2022.

Niente sconti, invece, per i contribuenti che:

  • svolgono, alla data di presentazione dell’istanza, un’attività appartenente codice “F” Ateco 2007 (costruzioni) e che non avevano la sede legale e/o la sede operativa all’interno della Zfu alla data del 24 agosto 2016
  • hanno già ottenuto le stesse agevolazioni previste dall’articolo 46, comma 2, Dl n. 50/2017 e che, alla data di pubblicazione della nuova circolare attuativa, ne hanno già fruito in misura inferiore al 20% dell’aiuto complessivamente ottenuto
  • alla data di presentazione dell’istanza, non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Mise comprese quelle articolo 46, comma 2, del Dl n. 50/20117.

Le agevolazioni sono incompatibili con i regimi fiscali di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità e forfetario. In tal caso, per poter accedere al beneficio gli interessati devono aver optato, alla data di presentazione dell’istanza, per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalità previste dall’articolo 1, comma 70, della legge n. 190/2014.

Presentazione dell’istanza
Le domande per il riconoscimento del beneficio nell’anno 2021 potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica all’indirizzo http://agevolazionidgiai.invitalia.it/ dalle ore 12 del 20 maggio 2021 e fino alle ore 12 del 16 giugno 2021.
L’accesso alla procedura informatica avviene mediante l’identificazione e l’autenticazione con la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai rappresentanti legali dell’impresa o ai titolari di reddito di lavoro autonomo o ai loro delegati.

In allegato alla circolare sono disponibili i moduli da utilizzare. I modelli sono due: il primo deve essere compilato da chi è già beneficiario dell’agevolazione (paragrafo 5, lettera a) della circolare), il secondo da chi ha aperto una nuova attività dopo il 31 dicembre 2019 e fino al 31 dicembre 2020 (paragrafo 5, lettera b) della circolare).
Per terminare la compilazione della domanda è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (Pec) attiva registrata, per le imprese nel “Registro delle imprese”, censita, per i professionisti iscritti agli ordini professionali, nell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec).

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