Normativa e prassi

26 Marzo 2021

Covid-19, regime Iva agevolato al ventilatore polmonare noleggiato

Trattamento Iva di favore per la fornitura di ventilatori polmonari con la formula di noleggio. Ad aliquota ordinaria, invece, la cessione di guanti pluriuso in lattice, in vinile e in nitrile per uso domestico, che non hanno le caratteristiche idonee a garantire la “finalità sanitaria” di contrasto alla diffusione del Covid-19 e delle pandemie in genere. Sono questi, in sintesi, i due pareri di segno opposto che l’Agenzia delle entrate fornisce, rispettivamente, con le risposte n. 218 e n. 213 del 26 marzo 2021 in relazione ad altrettanti quesiti riguardanti l’applicazione dell’articolo 124 del decreto “Rilancio”.

La norma prevede uno speciale regime di favore per le cessioni dei beni necessari al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, il primo comma dell’articolo 124 ha inserito nella Tabella A, parte II-bis, del decreto Iva, relativa ai beni soggetti ad aliquota del 5%, una serie di prodotti e attrezzature mediche fondamentali per curare e arginare la diffusione del virus, il secondo comma ha previsto che, per l’anno 2020, le cessioni di tali beni siano esenti dall’imposta, con diritto alla detrazione.

Cessione o noleggio pari sono, accesso all’agevolazione
Il chiarimento fornito con la risposta n. 218/2021 è richiesto da una società che provvede, su incarico della Regione, all’approvvigionamento di farmaci e attrezzature necessari a combattere il Covid-19.
La struttura fa presente di aver utilizzato la formula del noleggio per la fornitura di ventilatori polmonari e chiede se, anche in tal caso, sia applicabile il regime di favore previsto dall’articolo 124 decreto “Rilancio” per le cessioni di apparecchiature mediche.
La soluzione, spiega l’Agenzia, va ricercata nella circolare n. 26/2020, con la quale l’amministrazione ha precisato che il regime speciale è applicabile alle cessioni onerose e a quelle gratuite dei beni indicati al comma 1 dell’articolo 124 e alle prestazioni di servizi previste dall’articolo 16, comma 3, del decreto Iva. Quest’ultima disposizione stabilisce, tra l’altro, che “Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria di noleggio e simili, l’imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili”.
Di conseguenza, la fornitura dei ventilatori polmonari noleggiati dall’istante è esente da Iva fino al 31 dicembre 2020, con diritto alla detrazione, ed è ad aliquota del 5% dal 1° gennaio 2021, perché l’operazione è equiparabile a una cessione di beni.
Riguardo all’individuazione del momento impositivo ai fini della determinazione del regime applicabile (esenzione o aliquota del 5%), occorre far riferimento alla data di effettuazione dell’operazione e non alla conclusione del contratto (risposta n. 528/2020).

L’Iva non è scontata per i guanti pluriuso
La vicenda affrontata nella risposta n. 213/2021 riguarda una società di vendita all’ingrosso che tratta, tra i vari prodotti, anche guanti monouso e pluriuso in lattice, vinile e nitrile, classificati, ai fini doganali alle voci 4015 1900 e 3926 2000. Si tratta di prodotti, precisa l’istante, che presentano le caratteristiche di dispositivo di protezione individuale di categoria 1 (Dpi), come individuati dal Regolamento Ue n. 2016/425.
La ditta chiede se il regime di favore disciplinato dall’articolo 124 del Dl n. 34/2020 può essere applicato anche alle cessioni di guanti pluriuso utilizzati per la pulizia della casa e dalla generalità dei lavoratori, e non quindi specificatamente dal personale del settore sanitario, per evitare il contagio da Covid-19.
Il dubbio dell’istante nasce dalle indicazioni fornite con circolare n. 45/D del 26 novembre 2020, dell’Agenzia delle dogane che lascia fuori dal regime in esame i beni il cui uso risulta “incompatibile” con le finalità della disposizione agevolativa di contrasto alla diffusione della pandemia.

Anche in questo caso, in primis, la soluzione va ricercata nella circolare n. 26/2020, secondo cui, per stabilire se i beni siano effettivamente agevolabile occorre verificare se oltre a rientrare, come nel caso in esame, nei codici Taric individuati dalle Dogane con la circolare n. 12/D del 2020, abbiano le caratteristiche di contrasto alla diffusione del Covid-19 secondo la ratio della norma.
Rientrano nell’agevolazione, ad esempio, gli “articoli di abbigliamento protettivo”, essenziali per tutelare la salute degli operatori sanitari e, in generale, dei “lavoratori e utenti“, in base ai protocolli di sicurezza adottati nei vari settori. In particolare, il regime speciale è destinato alle cessioni dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) e dei dispositivi medici (Dm) – guanti, mascherine, camici o occhiali – individuati nel Rapporto Iss Covid-19 n. 2/2020.
La circolare n. 45/D richiamata dall’istante specifica che l’utilizzo di tali prodotti in campo sanitario non è riconosciuto soltanto se provato, ovvero se il bene è destinato per fini “palesemente incompatibili con il contrasto all’emergenza sanitaria in corso”.
Sull’argomento, sempre l’Adm in una faq, precisa che “i guanti DPI di prima categoria, non dichiarati per uso sanitario e che si prestano ad un uso prolungato (ad esempio, i guanti commercialmente definiti di uso domestico, guanti da giardinaggio, guanti felpati resistenti, guanti a lunga durata/riutilizzabili) non possono fruire del regime agevolativo IVA ex art. 124 DL 34/2020”.

In base alle schede tecniche fornite dalla società stessa, emerge chiaramente la caratteristica di “lunga durata” dei guanti pluriuso, commercializzati per uso domestico. Di conseguenza, conclude l’Agenzia, non rientrano, in base alla prassi descritta, tra i beni destinatari del regime di favore e, in caso di cessione, sono sottoposti pertanto ad aliquota Iva ordinaria.

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