25 Marzo 2021
Ponte Morandi, imponibili gli aiuti agli autotrasportatori danneggiati
La riposta n. 207 del 25 marzo 2021 dell’Agenzia delle entrate concerne la corretta configurazione fiscale e, quindi, la corretta tassazione dei contributi ristoro corrisposti, in denaro, agli autotrasportatori che hanno dovuto affrontare maggiori spese a causa del crollo del ponte Morandi di Genova.
La sovvenzione – prevista dall’articolo 5, comma 3, del Dl n. 109/2018 – tiene conto dei costi extra sostenuti dai trasportatori obbligati, a causa della tragedia, a percorrere, rispetto ai tragitti ordinari, tratti più lunghi su strade e autostrade.
L’istante, titolare di una ditta di autotrasportato, a seguito di tale misura, ha ricevuto, negli anni 2019 e 2020, delle somme in denaro.
Il contribuente chiede quale sia la natura giuridica, il trattamento fiscale e i criteri di contabilizzazione da applicare ai suddetti indennizzi e se gli stessi possano essere assimilati ai contributi previsti dall’articolo 3, comma 2 dello decreto legge e, quindi, non rilevanti ai fini della formazione dell’imponibile relativo alle imposte dirette.
L’Agenzia delle entrate, diversamente, ritiene che le somme in questione non siano esenti da tassazione perché non equiparabili a quelle indicate dall’articolo 3 richiamato.
Le modalità applicative dell’agevolazione sono state definite con il decreto attuativo 24 dicembre 2018 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’Agenzia precisa che in assenza, come osservato anche dall’istante, di una precisa disposizione di legge che escluda da tassazione i contributi pubblici, occorre fare riferimento agli articoli 85 comma 1, e 88 comma 3, del Tuir, dai quali si ricavano i criteri che definiscono, rispettivamente, i contributi in base a contratto e in conto esercizio e i contributi in conto capitale, rilevanti per la determinazione del reddito imponibile.
L’amministrazione finanziaria ha chiarito, con la risoluzione n. 2/2010, che a distinguere le due tipologie di sovvenzioni, se non specificato nelle singole disposizioni agevolative, sono le finalità per le quali sono assegnate. Nello specifico, i contributi in “conto esercizio” sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione, mentre i contributi in “conto capitale” hanno l’unico scopo di incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa e non dipendono da eventuali investimenti.
Gli aiuti in denaro previsti dalla disposizione agevolativa richiamata, ricorda l’Amministrazione, sono concessi a ristoro delle “maggiori spese” sostenute dagli autotrasportatori a causa dei percorsi aggiuntivi effettuati dopo il crollo del ponte Morandi e il decreto attuativo specifica in quali casi possono essere richiesti.
In definitiva, dalla lettura della normativa non emerge alcuna disposizione che li escluda dalla formazione del reddito di impresa e considerato che la finalità del ristoro è fronteggiare i maggiori oneri di gestione sostenuti dai soggetti economici destinatari della misura, l’Agenzia ritiene che le somme erogate agli autotrasportatori assumano rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile, in base alle regole del Tuir su menzionate in qualità di contributi in conto esercizio.
Non è applicabile al caso l’esenzione disciplinata dall’articolo 3 del Dl 109/2018, perché l’agevolazione è destinata ai “privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all’evento…” e non quindi alle imprese.
Per quanto riguarda la compilazione del quadro RS, oggetto di un ulteriore quesito dell’istante, il documento di prassi chiarisce che ciò dipende dalla previa qualificazione del contributo, che risulta concesso sotto forma di sovvenzione diretta dal commissario delegato nominato dal capo del Dipartimento della protezione civile. La valutazione sulla natura di aiuto di stato o meno, continua l’Agenzia, trattandosi di concessione dipendente da altra autorità amministrativa, non può essere risolta in sede di interpello per mancanza di competenza.
Nel caso in cui il ristoro rientrasse tra gli aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”) o tra le ipotesi di aiuti subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, il cui importo è determinabile solo dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi, disciplinati dall’articolo 10 del relativo Regolamento Ue, l’istante sarà tenuto alla compilazione del suddetto quadro RS.
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