Normativa e prassi

23 Marzo 2021

Rimborso ai soggetti non residenti, a rilevare è il domicilio fiscale

L’ufficio territorialmente competente a esaminare l’istanza di rimborso presentata da una società tedesca priva di stabile organizzazione in Italia che detiene partecipazioni in società di diritto italiano aventi la forma giuridica di società di persone, dalla cui dichiarazione sono emerse delle imposte a credito, è quello del domicilio fiscale presente nell’Anagrafe tributaria. È in sintesi la risposta n. 202 del 23 marzo 2021 fornita dall’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia ricorda, in via preliminare, che se il contribuente inoltre un’istanza di rimborso a un ufficio non competente, sarà questo stesso a provvedere a inviarlo alla struttura preposta (risoluzione n. 123/2011). Ricorda anche le indicazioni fornite con il provvedimento del 28 gennaio 2011, che ha individuato in un’apposita area del Centro operativo la competenza per la gestione dei rimborsi ai soggetti non residenti, per non convogliare sul Centro operativo di Pescara tutte le richieste avanzate da tali soggetti.

Il documento di prassi ricorda, inoltre, che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte, quelle non residenti, nel comune in cui producono il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui producono il reddito più elevato.

Sempre sul tema della residenza viene citata la disposizione, secondo cui “I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività” (articolo 58 del Dpr n. 600/1973).

Il domicilio fiscale, rileva l’Agenzia, individua l’ufficio territorialmente competente al controllo della dichiarazione e anche alla valutazione, ed eventuale erogazione, dei rimborsi.

Nel caso di specie, considerato che dai dati dell’Anagrafe tributaria è presente il domicilio fiscale dell’istante, l’Agenzia ritiene che è in riferimento a tale comune che deve essere individuato l’Ufficio territorialmente competente a valutare il rimborso con l’eventuale erogazione delle somme (o diniego).

Rimborso ai soggetti non residenti, a rilevare è il domicilio fiscale

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