Normativa e prassi

23 Marzo 2021

L’eccedenza Ace nel consolidato vive a lungo nella consolidata

Nell’ambito del consolidato nazionale, in presenza di crediti di imposta in scadenza, di perdite pregresse e di eccedenze Ace, vanno utilizzati prima crediti e perdite e solo successivamente l’Ace. In ogni caso, l’eccedenza non trasferita nel gruppo “per incapienza” può essere riportata dalla consolidata nei periodi d’imposta successivi, o , come prescrive l’articolo 3, comma 3, del decreto 3 agosto 2017, utilizzando la stessa come credito d’imposta Irap. Lo afferma l’Agenzia delle entrate con il principio di diritto n. 7 del 23 marzo 2021, che si applica anche in assenza di perdite pregresse.

Il beneficio Ace (Aiuto alla crescita economica), introdotto dal Dl “Salva Italia” (decreto n. 201/2011) e regolato dal Dm del 3 agosto 2017 (decreto Ace) consiste nella possibilità di portare in deduzione, dal reddito complessivo netto, l’importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio. Pertanto, sottolinea l’Agenzia, l’agevolazione fiscale si concretizza solo dopo aver ridotto il reddito dell’esercizio di eventuali perdite pregresse. L’importo del rendimento nozionale viene portato a riduzione del reddito complessivo netto dichiarato, decurtato delle eventuali perdite di periodo e pregresse, e per la parte eccedente rinviato ai periodi d’imposta successivi (riporto delle eccedenze Ace), ai sensi dell’articolo 3, comma 2, decreto Ace.
La stessa norma, poi, all’articolo 6, dispone che per le società e per gli enti partecipanti al regime del consolidato nazionale (articoli da 117 a 129 del Tuir), l’importo corrispondente al rendimento che supera il reddito complessivo netto dichiarato è ammesso in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso e che l’eccedenza “incapiente” a livello di gruppo ritorna alla singola società consolidata.

Riepilogate le disposizioni di base, sia per il singolo sia per gli aderenti al consolidato, l’Ace (tanto con riferimento all’incremento di capitale proprio di periodo, quanto, ovviamente, all’eccedenza formatasi nel periodo di imposta precedente) in sostanza, riduce il reddito complessivo già decurtato delle perdite pregresse. Poi, dato che a norma dell’articolo 84 del Tuir, gli eventuali crediti d’imposta vanno utilizzati prima delle perdite pregresse, e queste, come detto, precedono comunque l’Ace, nell’ambito del regime del consolidato, l’ordine di utilizzo dei crediti d’imposta deve considerarsi prioritario anche rispetto all’Ace. Sulla base di tale meccanismo, che prevede pertanto:

  1. crediti d’imposta
  2. perdite pregresse
  3. eccedenze Ace

si considera corretto, in particolare nell’ambito del regime del consolidato utilizzare prima le perdite ed i suddetti crediti d’imposta rispetto all’Ace.
Queste ultime, quando non trovano capienza nel reddito di gruppo, tornano alla consolidata che può servirsene nei periodi d’imposta successivi o trasformarle in credito Irap.

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