19 Marzo 2021
“Bonus aggregazioni” negato per mancanza di indipendenza
La cessione di partecipazioni infragruppo, avvenuta successivamente all’accordo di joint venture, che poteva dare diritto alla neonata società istante di fruire del “bonus aggregazioni”, comporta il disconoscimento del beneficio fiscale, (re)introdotto dal decreto “Crescita”, allo scopo di potenziare la competitività delle imprese.
È, in estrema sintesi, il contenuto della risposta n. 194 del 18 marzo 2021, la quale sottolinea che il via libera all’agevolazione prevista per le operazioni di riorganizzazione aziendale, realizzate allo scopo di creare nuove realtà produttive con maggiori potenzialità competitive, discende direttamente dalla sussistenza e coesistenza di determinati requisiti. Tra i requisiti oggettivi, in particolare, la norma agevolativa prevede che le imprese che partecipano all’operazione straordinaria devono essere “operative” da almeno due anni ed essere tra loro “indipendenti”, nel senso che non devono far parte dello stesso gruppo societario, né essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20%, né controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto (articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile).
Il caso affrontato dall’Agenzia nella risposta n 194/2021 riguarda due conferimenti d’azienda a favore di una nuova compagine (l’istante), da parte di due società tra loro indipendenti, che ricevono in cambio, rispettivamente, partecipazioni dell’82% l’una e del 18% l’altra. Successivamente, le due società hanno effettuato i conferimenti dei rispettivi rami d’azienda relativi alle attività di logistica, trasporto e distribuzione di prodotti ittici. Poi, la conferente “maggiore” ha cceduto a una Spa il 22% della propria quota di partecipazione al capitale sociale, così da assicurare all’altra conferente minore una partecipazione alla joint venture pari al 40 per cento.
Da tanto brevemente premesso, l’assetto partecipativo definitivo comporta che la società conferitaria, in esito all’operazione di cessione di partecipazioni, sia partecipata al 60% dalla conferente maggiore e al 40% complessivamente dalla conferente minore e dalla Spa, la quale detiene una percentuale di partecipazione al capitale sociale di quest’ultima pari al 100 per cento.
L’amministrazione osserva che il bonus aggregazioni, l’agevolazione temporanea istituita dall’articolo 1, commi da 242 a 249, della legge n. 296/2006, reintrodotta dall’articolo 11 del decreto “Crescita”, per incentivare operazioni di aggregazione aziendale e consentire alle imprese di incrementare le loro dimensioni, prevede, al ricorrere di particolari condizioni e per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2022, il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione, nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria, in caso di conferimento d’azienda.
Più in particolare, la norma, reintroducendo una deroga temporanea al principio di neutralità fiscale tipico delle operazioni straordinarie, prevede il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori iscritti in bilancio in occasione delle operazioni di conferimento d’azienda, fusione e scissione e imputati all’avviamento, nonché ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di euro. Questo si traduce nel diritto alla deduzione fiscale Ires e Irap dei maggiori ammortamenti e ha effetto sulla quantificazione delle eventuali plusvalenze o minusvalenze realizzate dopo il termine di quattro periodi d’imposta.
In relazione, in particolare, alla disciplina della decadenza dall’agevolazione, l’Agenzia richiama la circolare n. 16/2007, nella quale ha chiarito che: – “Tale disposizione, con chiaro intento antielusivo, prevede la decadenza dall’agevolazione in esame per la società che pone in essere ulteriori operazioni straordinarie (rispetto a quella che ha determinato la spettanza del beneficio fiscale) ovvero che aliena i beni oggetto dell’agevolazione stessa. La norma in esame vuole evitare che la società beneficiaria del “bonus aggregazioni” possa “trasferire” il beneficio fiscale ad altro soggetto privo dei requisiti, in tal modo raggirando le disposizioni di cui ai commi 242 e seguenti” e “considerato che l’aggiramento delle norme disciplinanti i presupposti dell’agevolazione può attuarsi attraverso ulteriori operazioni poste in essere non solo dalla società risultante dall’aggregazione, ma anche mediante speculari operazioni effettuate dai soci (…) deve ritenersi che anche queste ultime operazioni possono comportare la decadenza dall’agevolazione“.
Nel caso in esame si è realizzata la cessione di partecipazioni da parte di uno dei soci, dopo il conferimento potenzialmente agevolabile, pertanto, l’Agenzia ritiene che la disposizione del decreto “Crescita”, tesa a evitare che attraverso ulteriori operazioni, realizzate anche dai soci, l’agevolazione venga “trasferita” a soggetti che, altrimenti, non avrebbero potuto beneficiarne non possa essere disapplicata. Infine, precisa che, avendo le operazioni di conferimento e di cessione di partecipazioni, ancorché successive, efficacia giuridica il 24 giugno 2020, la società conferitaria non può ab origine beneficiare del bonus aggregazioni.
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