17 Marzo 2021
Sismabonus su acquisto casa: asseverazione col vecchio modello
Un’impresa di costruzioni di edifici residenziali e non residenziali che intende acquistare da un proprio cliente a cui ha venduto un’abitazione antisismica il credito di imposta corrispondente alla detrazione fiscale, a quest’ultimo spettante, potrà fruire del beneficio anche in presenza di un’asseverazione del rischio sismico predisposta con il modello previgente. È uno dei chiarimenti contenuti nella risposta dell’Agenzia n. 190 del 17 marzo sul Sismabonus fruibile per l’acquisto di immobili su cui sono stati effettuati interventi di riduzione del rischio sismico, eseguiti da imprese che provvedano, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, alla successiva vendita dell’immobile.
Considerato che, come riferito dall’istante, l’asseverazione è stata depositata ante rogito con il modello B ex decreto ministeriale n. 65 del 7 marzo 2017, divenuto obsoleto con le misure introdotte dal decreto “Rilancio” e quindi sostituito in data 6 agosto 2020, l’Agenzia chiarisce che è possibile beneficiare del Superbonus anche in presenza di un’asseverazione predisposta con il modello previgente, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti. Di conseguenza, l’istante potrà essere cessionario del relativo credito.
Un altro quesito posto dall’istante riguarda l’aliquota da applicare al fine della detrazione spettante per l’acquisto della casa antisismica. In particolare, chiede se deve fruire dell’aliquota dell’85% sull’importo massimo di 96mila euro o di quella pari al 110% sul medesimo importo, considerato che l’aliquota più elevata può essere applicata alle spese documentate e sostenute a decorrere dal 1° luglio 2020 con asseverazione depositata con il modello B introdotto in data 6 agosto 2020.
Su questo punto l’Agenzia rileva che l’acquirente ha versato gli acconti prima del 1° luglio 2020 e, pertanto, prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 119 e 121 del decreto “Rilancio”. Il contribuente, quindi, può far valere la detrazione degli importi versati in acconto o nel periodo di imposta in cui questi sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito. Tuttavia, non potrà fruire del Superbonus, poiché l’aliquota al 110% è applicabile esclusivamente alle spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto “Rilancio” e fino al periodo di vigenza della detrazione.
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