17 Marzo 2021
Investimenti agevolati: due paletti sostenuti anche dai pareri del Mise
Con due distinte risposte, la n. 188 e la n. 189 del 17 marzo 2021, corroborate da opportuni pareri del Ministero dello Sviluppo economico, l’Agenzia delle entrate spiega, a due diverse società, perché la promozione di piatti nuovi non può fruire del bonus R&S e l’autoveicolo su cui è montata la “betoniera” è fuori dal credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.
risposta n. 188
La promozione di nuovi prodotti, o le modifiche a prodotti e procedimenti esistenti, non finalizzate alla risoluzione di un ostacolo di carattere scientifico e/o tecnologico, non risolvibile sulla base delle conoscenze e capacità già a disposizione del settore, restano escluse dal credito d’imposta R&S. E così, non possono fruire del beneficio le spese sostenute nel 2019 da una società, operante nel campo della ristorazione, per trasformare i processi di gestione della cucina passando da un metodo tradizionale a un metodo innovativo, attraverso la creazione di nuovi piatti.
È il succo della risposta n. 188 del 17 marzo 2021 fornita dall’Agenzia delle entrate sulla base di un corposo parere tecnico del ministero dello Sviluppo economico, deputato a effettuare le indagini riguardanti l’effettiva riconducibilità di determinate attività aziendali allo sconto fiscale introdotto dall’articolo 3 del Dl n. 145/2013 e cristallizzato al 2019 dal Bilancio 2020 (articolo 1, comma 209, legge n. 160/2019).
Questo, dopo una circostanziata premessa – in cui ha precisato che “le attività qualificabili come ricerca e sviluppo sono quelle specificamente svolte, nell’ambito di un processo di innovazione condotto da un’impresa, per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico, con la finalità di pervenire alla realizzazione di nuovi prodotti (beni o servizi) o processi o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti. Si tratta, quindi, di attività (lavori) che necessariamente si caratterizzano, anzitutto, per la presenza di elementi di novità e creatività e, quindi, anche per il grado di incertezza o rischio d’insuccesso scientifico o tecnologico che, di regola, implicano” – ha concluso che “… le attività svolte dalla società istante, pur essendo in generale finalizzate all’ampliamento e al rinnovo dell’offerta commerciale dell’impresa attraverso l’introduzione di nuovi piatti (nuove ricette) o all’adozione di nuove tecniche di lavorazione e conservazione degli ingredienti già ampiamente diffuse tra le imprese del settore, non evidenzino contenuti significativi ai fini della loro qualificazione come attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta”.
Pertanto, tali attività non possono nel loro complesso considerarsi attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini dell’ammissibilità al beneficio.
Per completezza, infine, lo stesso ministero ha segnalato la possibilità di ammissione al bonus soltanto per le attività assimilabili a quelle di design e ideazione estetica. Infatti “…la nuova disciplina del credito d’imposta, introdotta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2019, dall’art. 1, commi 198 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha ampliato la tipologia delle attività ammissibili al beneficio.
Nel nuovo contesto normativo, infatti, l’ambito oggettivo delle fattispecie agevolabili non è più circoscritto alle sole attività di ricerca e sviluppo nell’accezione – originaria – ma è stata estesa, tra l’altro, anche alle attività di design e ideazione estetica, nell’ambito delle quali, tenendo presente il carattere di misura generale del credito d’imposta, potrebbero in linea di principio rientrare, pur sempre verificandosi il requisito della novità e della significatività (e della “non ripetitività”), alcune attività di carattere creativo svolte dalla società istante”.
risposta n. 189
Nell’ambito del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 189, della legge di bilancio 2020, in sostituzione dell’iperammortamento, per gli investimenti effettuati dalle imprese in beni strumentali nuovi, rientra soltanto la betoniera, cioè il tamburo rotante dove viene miscelato il calcestruzzo, e non l’autoveicolo sul quale il tamburo è installato.
È il contenuto della risposta n. 189, fornita dall’Agenzia a una Srl che vuole beneficiare del bonus in argomento sull’acquisto di un’autobetoniera (o un’autobetoniera con pompa) composta da due parti (un autotelaio targato e una specifica attrezzatura montata sullo stesso, cioè la betoniera).
Assodato che tale ultimo componente è senza dubbio compreso nel perimetro del tax credit, in quanto rientra nella lista dei beni che possono beneficiare dell’iper ammortamento di cui all’Allegato A della legge n. 232/2016 ed è dotato di caratteristiche in grado di rispettare i requisiti 5+2 previsti dalla legge, la società, pur consapevole del fatto che il veicolo su cui è installata la betoniera non appare in alcuna delle voci del suddetto Allegato, vorrebbe far rientrare il bene nella casistica di quelli agevolabili. Infatti, oltre a essere un bene strumentale, è un impianto assolutamente necessario alla realizzazione del prodotto.
Anche in questo caso, visto che i dubbi della Srl riguardano l’ambito oggettivo di applicazione del beneficio e, quindi, la riconducibilità del veicolo in questione tra i beni indicati nell’Allegato A, l’Agenzia si è rivolta al ministero dello Sviluppo economico, che ha affermato “in coerenza con quanto chiarito nella circolare Agenzia Entrate – MiSE n. 4/E del 30 marzo 2017, riferita alla precedente disciplina dell’iper ammortamento, ma i cui criteri generali devono considerarsi valevoli anche agli effetti del nuovo credito d’imposta, …, nell’ambito del primo gruppo di beni di cui al citato allegato A, devono intendersi riconducibili, in linea generale, solamente le “macchine” intese ai sensi delle definizioni di cui all’art. 2, lettera a), della c.d. “Direttiva Macchine” (“Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)”); inoltre, come previsto dal secondo trattino dell’articolo 1, paragrafo 2,lettera e) della medesima direttiva e come precisato anche dalla stessa circolare n.4/E (vedasi, in particolare, la parte terza, paragrafo 11, punto elenco 11), devono considerarsi esclusi, in linea di principio, i beni qualificabili come veicoli ai sensi della Direttiva 46/2007/CE (Direttiva quadro per le disposizioni in materia di “omologazione dei veicoli a motore e dei 3 loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli”), nella quale è stata rifusa la precedente direttiva 70/156/CE1”.
In linea con tale parere, quindi l’Agenzia delle entrate ha risposto che il credito d’imposta, di cui al comma 189, articolo 1, del Bilancio per il 2020, è applicabile esclusivamente al costo riferibile alla sola componente “betoniera” (o “betoniera con pompa”) e non anche alla componente “autoveicolo”. In ogni caso, a quest’ultima componente, spetta il credito previsto dal comma 188.
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