Normativa e prassi

10 Marzo 2021

Bonus affitti a un Enc, a prescindere dalla sua “veste”

Potrà beneficiare del bonus “affitti” l’ente pubblico nazionale non economico (Enc), per i canoni di locazione relativi all’immobile adibito a sede istituzionale, per i quali ha effettuato i pagamenti nel periodo marzo – giugno 2020, indipendentemente dalla sua qualificazione pubblica o privata. Questo il contenuto della risposta n. 169 del 10 marzo 2021 dell’Agenzia delle entrate.
 
Il quesito è posto da un consiglio nazionale, conduttore di un immobile a uso non abitativo (categoria A/10) che ha adibito a propria sede nazionale. L’ente chiede se per i canoni corrisposti, nel periodo marzo – giugno 2020, possa beneficiare del credito di imposta introdotto dal decreto “Rilancio”, non rilevando alcun richiamo nella norma alla differenza tra la natura pubblica o privata degli enti non commerciali, destinatari dell’agevolazione.
 
L’Agenzia conferma l’accesso al beneficio, ripercorrendo quanto previsto dall’articolo 28 del decreto “Rilancio” e richiamando le precisazioni rese con i documenti di prassi (circolare n. 14/2020 e risoluzione n. 68/2020). Possono fruire del credito di imposta gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti relativamente al costo sostenuto per il “canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale”, anche nel caso in cui l’ente svolga, oltre all’attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo.
 
Riguardo gli effetti fiscali, precisa l’amministrazione, gli enti pubblici e privati diversi dalle società possono assumere la qualifica di enti “commerciali” o di enti “non commerciali” a seconda che svolgano, rispettivamente, in via esclusiva o prevalente, “attività commerciali” o in via esclusiva o prevalente, “attività non commerciali”.
L’articolo 28 del “Rilancio” non fa alcun riferimento alla natura pubblica o privata degli enti non commerciali destinatari del regime di favore, utilizzando la locuzione “enti non commerciali” ed estendendo tale regime anche agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti.
 
Di conseguenza, gli enti non commerciali possono accedere al credito d’imposta indipendentemente dalla circostanza che assumano la qualifica di ente pubblico o privato.

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