Normativa e prassi

5 Marzo 2021

Struttura privata accreditata al Ssn, invio delle spese “svincolato”

La società privata accreditata al Ssn, tenuta alla comunicazione dei dati sanitari all’Agenzia delle entrate per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate, che opera sia in regime di accreditamento mediante specifiche convenzioni con le varie Asl, sia in regime di libero mercato, fino a quando tale accreditamento perdura, comunicherà al Sistema Ts tutte le prestazioni sanitarie rese a partire dal 1° gennaio 2020, senza indicazione della modalità di pagamento e indipendentemente dalla modalità di pagamento utilizzata. Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 158 del 5 marzo 2021.
 
Il dubbio interpretativo dell’istante, che rivolge i suoi servizi sia ad un’utenza privata, che pubblica, sia verso soggetti dotati di partita Iva, sia verso soggetti non operanti in regime di impresa o di lavoro autonomo, riguarda la circostanza che tutte le prestazioni rese dalla società possano fruire dell’esonero dall’obbligo dell’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili o se possano beneficiarne solo le prestazioni erogate in regime di convenzione.
 
Ai sensi del comma 679 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, è stato disposto che la detrazione Irpef del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 Tuir è fruibile dal contribuente se il pagamento è avvenuto con mezzi tracciabili e comunque non tramite contanti. Con il Dm n. 270/2020 sono state indicate nuove informazioni da includere nella comunicazione dei dati sanitari e, in particolare, anche la “modalità di pagamento delle spese sanitarie, di cui all’art. 1, comma 679, della Legge di bilancio 2020”.  Sono escluse da tale obbligo, in base al successivo comma 680, tra l’altro, le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
 
In sostanza, la detraibilità degli oneri è condizionata all’effettuazione del pagamento mediante versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 Dlgs n. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Resta, in ogni caso, ferma la possibilità di effettuare pagamenti con modalità diverse, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
L’articolo 2 del Dm Mef del 19 ottobre 2020 ha chiarito che “Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati secondo le modalità di cui ai decreti attuativi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dell’indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie, di cui all’articolo 1, comma 679, della legge di bilancio 2020. Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all’art. 1, comma 680, della legge di bilancio 2020”.
 
Come disposto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia del 16 ottobre 2020, a decorrere dall’anno di imposta 2020, i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti ai fini della dichiarazione precompilata sono esclusivamente quelli relativi alle spese effettuate con i metodi di pagamento tracciabili, ad eccezione delle spese sanitarie di cui al comma 680 della legge di bilancio 2020 (vedi articolo “Nella precompilata oneri detraibili soltanto con pagamenti tracciabili”).
 
Tenuto conto che la deroga prevista dal comma 680 prende a riferimento il soggetto che eroga la prestazione cui si riferisce la spesa, senza disporre che si debba trattare di prestazione resa in convenzione con il Ssn, l’Agenzia ritiene che il comma 679 non si applica, tra l’altro, alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
 
Pertanto, essendo l’istante una struttura privata accreditata al Servizio sanitario nazionale e fino a quando tale accreditamento perdura, la società comunicherà al Sistema TS tutte le prestazioni sanitarie rese a partire dal 1° gennaio 2020, senza indicazione e indipendentemente dalla modalità di pagamento.

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