Normativa e prassi

26 Maggio 2026

Pensionato residente in Lussemburgo, le addizionali Irpef sono dovute

Conferma, con risposta ad interpello, la debenza dei prelievi locali sull’Irpef riferiti alla pensione imponibile in Italia percepita da un cittadino italiano, anche se residente in Lussemburgo

Con la risposta ad interpello n. 106/2026, l’Agenzia delle entrate chiarisce che sulla pensione pubblica erogata dall’Inps a una persona fiscalmente residente in Lussemburgo, sono dovute non solo l’Irpef ma anche le addizionali regionale e comunale. Le addizionali, infatti, trovano applicazione in base alla normativa interna italiana e non rientrano nell’ambito applicativo della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo.

Il documento di prassi prende in esame il caso di un contribuente che dichiara di essere residente fiscalmente nel Granducato di Lussemburgo e di percepire una pensione pubblica maturata per lavoro svolto presso una pubblica amministrazione italiana. Su questo trattamento pensionistico, oltre all’Irpef, l’Inps applica, in qualità di sostituto di imposta, anche le ritenute a titolo di addizionali regionale e comunale. Da qui il quesito: le addizionali sono effettivamente dovute anche da chi non risiede più in Italia?

L’interpretazione del contribuente
Ad avviso del pensionato, le addizionali non dovrebbero applicarsi nel caso concreto. La sua tesi è che si tratti di tributi strettamente collegati al territorio, destinati a finanziare funzioni e servizi degli enti locali e quindi giustificati solo in presenza di un legame effettivo con il comune o la regione impositori. Nel suo caso, tale collegamento mancherebbe, perché il pensionato vive fiscalmente all’estero, non è iscritto nelle anagrafi della popolazione residente di alcun Comune italiano e non avrebbe un radicamento territoriale idoneo a giustificare il prelievo.

Il contribuente richiama la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo. A suo giudizio, il trattato attribuirebbe all’Italia il potere di tassare la pensione ai fini delle imposte sul reddito, ma non autorizzerebbe automaticamente anche l’applicazione delle addizionali locali, che avrebbero natura distinta rispetto all’Irpef di competenza statale.

La posizione espressa dall’Agenzia
Di diverso orientamento l’Agenzia. L’addizionale regionale e quella comunale all’Irpef, ricorda il documento, sono disciplinate rispettivamente dall’articolo 50 del Dlgs n. 446/1997 e dall’articolo 1 del Dlgs n. 360/1998. Entrambe si calcolano sul reddito imponibile ai fini Irpef e devono essere versate quando, per l’anno di riferimento, l’imposta sul reddito risulta dovuta, senza che assuma rilievo il fatto che il contribuente sia residente in Italia o all’estero. La normativa interna, infatti, collega il prelievo alla debenza dell’Irpef. Nel caso specifico, l’Agenzia precisa di fornire la risposta nell’assunto che la pensione in esame sia effettivamente assoggettata a imposizione esclusiva in Italia ai sensi del Trattato internazionale tra Italia e Lussemburgo, poiché astrattamente riconducibile alla potestà impositiva esclusiva dello Stato della fonte nel caso di percettore che abbia la nazionalità in tale Stato pur essendo residente nell’altro (articolo 19 della Convenzione).

Uno dei passaggi più rilevanti della risposta si concentra sul domicilio fiscale. In base all’articolo 58, comma 2, del Dpr n. 600/1973, le persone fisiche non residenti hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui hanno prodotto il reddito oppure, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato. Nel caso in cui l’unico reddito italiano sia costituito da una pensione, come desumibile dalla risoluzione n. 261/2007, il comune nel quale il reddito si considera prodotto coincide con quello in cui è situata la sede legale dell’istituto previdenziale che eroga la pensione. È a questo luogo che occorre fare riferimento per individuare regione, comune e aliquote applicabili.

Sotto il profilo operativo, le addizionali devono essere riscosse direttamente dall’Inps, che agisce come sostituto d’imposta secondo le regole previste dall’articolo 23 del Dpr. n. 600 del 1973.

La risposta affronta poi la questione della convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta con il Lussemburgo. L’Agenzia osserva che l’elenco delle imposte italiane alle quali si applicano le disposizioni pattizie, anche dopo l’aggiornamento introdotto con il protocollo del 21 giugno 2012, non menziona le addizionali regionale e comunale all’Irpef. Per questa ragione, le addizionali restano fuori dall’ambito applicativo della convenzione e la potestà impositiva italiana su di esse deriva esclusivamente dalla normativa domestica.

Il chiarimento dell’Agenzia, dunque, conferma un principio di immediata ricaduta pratica: la residenza fiscale all’estero non esclude, di per sé, l’applicazione delle addizionali locali che quindi sono correttamente applicate dall’ente pensionistico.

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