5 Marzo 2021
Non residenti e regime del plafond: applicabile se muniti di identificazione
Può usufruire della disciplina del plafond Iva l’esportatore abituale, non residente, stabilito in uno Stato Ue e identificato direttamente ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in Italia. L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 148 del 4 marzo 2021, confermando la prassi precedente, dà il via libera, nel rispetto di determinate condizioni, all’applicazione del regime che consente di fare acquisti senza Iva, anche agli esportatori non residenti.
La società istante ha sede legale in un Paese Ue, identificata direttamente ai fini Iva in Italia, fa parte di un gruppo che opera nel settore della progettazione e commercializzazione di prodotti chirurgici.
In Italia la società commercia all’ingrosso dispositivi medicali e ortopedici. In particolare, per quanto riguarda le operazioni passive, acquista i prodotti attraverso importazioni o acquisti intracomunitari assimilati di beni propri, per quanto riguarda le operazioni attive, in parte vende gli stessi prodotti a soggetti passivi stabiliti in Italia tramite il meccanismo del reverse charge (articolo 17, comma 2, Dpr n. 633/1972) e in parte li spedisce in altri Stati membri dell’Unione europea, quali vendite intracomunitarie assimilate, non imponibili (articolo 41, comma 2, lett. c) del Dl n. 331/1993).
Per effetto delle due tipologie di operazioni, l’istante si trova a essere strutturalmente in una posizione di credito Iva e, di conseguenza, è nella condizione di chiedere il rimborso del credito Iva (articolo 30, comma 3, lett. c) del decreto Iva).
Detto ciò, l’istante intenderebbe avvalersi del regime previsto per gli esportatori abituali, che consente di acquistare e importare beni e servizi senza Iva nei limiti del cosiddetto plafond (articolo 8, comma 1, lettera c) e comma 2, del decreto Iva, come integrato dal Dlgs n. 746/1983).
Il dubbio nasce dal fatto che il legislatore utilizza la locuzione “se residenti” nell’indicare i beneficiari del regime del plafond, precisazione che sembra escludere i contribuenti non residenti, come la società, dalla possibilità di avvalersi dello status di esportatore abituale.
Come di consueto l’Agenzia delle entrate descrive gli ambiti e le modalità applicative della norma oggetto dell’interpello. L’istituto Iva del plafond, in estrema sintesi, consente agli esportatori abituali di effettuare, in presenza di determinate condizioni e dietro presentazione di una dichiarazione d’intento, acquisti senza il pagamento dell’Iva, nei limiti dell’ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni verso l’estero, realizzate nel corso dell’anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti: detto ammontare rappresenta, rispettivamente, il plafond fisso e il plafond mobile.
Ciò è possibile se l’ammontare dei corrispettivi realizzati con l’estero è superiore al 10% del volume d’affari calcolato in base alla normativa Iva. I corrispettivi delle cessioni intracomunitarie concorrono alla determinazione del plafond e alle relative percentuali necessarie per l’effettuazione di acquisti senza pagamento dell’Iva.
Non sono imponibili le cessioni di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei soggetti che effettuano cessioni all’esportazione o cessioni intracomunitarie e si avvalgano della detta facoltà di acquistare o importare senza pagamento dell’imposta.
La facoltà può essere applicata anche dai soggetti che effettuano operazioni assimilate alle esportazioni nonché servizi internazionali (articoli 8-bis e 9 del decreto Iva), nei limiti dei relativi corrispettivi.
L’Agenzia, richiamando la risoluzione n. 102/1999, precisa che, al verificarsi delle condizioni descritte e dello status di esportatore abituale, possono effettuare acquisti senza il pagamento dell’Iva, nei limiti del plafond maturato nell’anno precedente (o nei dodici mesi precedenti), anche soggetti esteri identificati ai fini Iva in Italia. L’identificazione fiscale del non residente, in assenza di una stabile organizzazione, può avvenire direttamente (come nel caso dell’interessato), articolo 35-ter del decreto Iva, o tramite un rappresentante fiscale.
In conclusione, l’amministrazione, sulla base della precedente prassi emanata in materia e confermando quanto indicato nella risposta n. 1/2021, ritiene che l’istante, se effettivamente esportatore abituale, possa applicare la disciplina del plafond Iva nella sua qualità di soggetto non residente, stabilito in uno Stato membro Ue e identificato direttamente ai fini Iva in Italia.
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