5 Marzo 2021
Interventi edilizi secondo l’Oic, contabilizzazione dei bonus fiscali
In risposta a una richiesta di parere dell’Agenzia delle entrate sulle modalità di contabilizzazione del Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi, l’Organismo italiano di contabilità lo scorso 25 gennaio ha pubblicato la bozza di comunicazione in cui fornisce precise indicazioni sulla contabilizzazione dei bonus fiscali per le imprese che adottano i principi contabili nazionali.
Oggetto della trattazione sono i crediti d’imposta derivanti da lavori di ristrutturazione edilizia, tra cui il Superbonus 110%, per i quali il decreto “Rilancio” (articolo 121 del Dl n. 34/2020) ha introdotto la possibilità di optare, in alternativa alla fruizione diretta del beneficio fiscale, per lo sconto in fattura da parte dell’impresa commissionaria dei lavori o per la cessione del credito, pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
La contabilizzazione del diritto alla detrazione della committente
L’impresa committente, per effetto della realizzazione degli interventi, riceve un diritto a compensare il bonus fiscale con i propri debiti tributari. L’Oic assimila tale diritto a un contributo in conto impianti, trattandosi di somme erogate da un soggetto pubblico, per la realizzazione di uno specifico investimento e commisurate al costo dello stesso.
Il contributo va contabilizzato dalla committente nell’attivo del bilancio, come credito tributario, nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni per il riconoscimento e l’erogazione del contributo siano soddisfatte. In contropartita al credito tributario, la società può rilevare l’importo direttamente a riduzione dell’immobilizzazione materiale, oppure iscrivere un risconto passivo, da rilasciare a conto economico secondo il metodo indiretto.
Se ricorrono i requisiti, per tenere conto del fattore temporale, il credito tributario può essere valutato col criterio del costo ammortizzato, mediante l’attualizzazione dell’importo nominale. Ciò vale anche nelle ipotesi di sconto in fattura e cessione del credito.
L’Oic chiarisce inoltre, per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e non applicano il criterio del costo ammortizzato, che l’importo del credito d’imposta eccedente il costo dell’intervento edilizio (il 10% in esubero) deve essere iscritto nei risconti passivi e imputato a conto economico nei proventi finanziari nel periodo in cui l’impresa utilizza la detrazione fiscale (compensandola con il debito tributario Ires) o quando cede il credito.
La contabilizzazione dello sconto in fattura nel bilancio della commissionaria
Un’altra modalità di fruizione del bonus consiste nella concessione di uno sconto in fattura al cliente (contribuente persona fisica o società committente) da parte della commissionaria che ha realizzato i lavori la quale, a fronte della riduzione, acquisisce il diritto a beneficiare della detrazione fiscale.
In questo caso, la società commissionaria contabilmente riclassifica il credito maturato verso il cliente a credito tributario per la parte relativa allo sconto in fattura concesso.
Il comma 4 dell’articolo 121 del decreto “Rilancio” limita la responsabilità dei fornitori solo all’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.
Trattandosi di un credito acquistato, la sua iscrizione avviene al costo sostenuto, pari all’ammontare dello sconto in fattura.
La contabilizzazione nel bilancio del cedente che opta per la cessione del credito
Una modalità alternativa di fruizione del bonus fiscale consiste nella cessione del diritto alla detrazione a un terzo soggetto.
Tale operazione potrebbe generare un onere o un provento, dato dalla differenza tra il corrispettivo pattuito e il valore contabile del credito al momento della cessione. Tale componente va rilevato in conto economico, tra gli oneri (voce C17) Interessi e altri oneri finanziari) o i proventi finanziari (voce C16d) Proventi diversi dai precedenti).
Secondo l’Oic, l’elemento che fa propendere per la classificazione nella sezione finanziaria del conto economico, in luogo di quella operativa, è la possibilità che il credito tributario possa essere ceduto a terzi, i quali a loro volta acquisiscono il diritto a detrarlo dai propri debiti tributari. Tale caratteristica evidenzia la somiglianza con i titoli di debito, anch’essi cedibili a terzi.
La contabilizzazione nel bilancio del cessionario che acquista il credito d’imposta
Coerentemente con quanto previsto per la società committente e commissionaria e tenuto conto delle limitazioni di responsabilità previsti dal comma 4 dell’articolo 121 del decreto “Rilancio”, anche la società cessionaria – per effetto dell’acquisizione – rileva in bilancio un credito tributario pari al costo sostenuto per l’acquisizione.
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