Normativa e prassi

5 Marzo 2021

Donazioni Covid con esenzione Iva, la detrazione non è pregiudicata

Le erogazioni liberali effettuate nel 2020 da una Fondazione nei confronti di un “Ospedale Covid- 19”, consistenti nella dotazione di strutture amovibili e impianti medicali da adibire all’interno di alcuni padiglioni per aumentare i posti in terapia intensiva, cui si aggiungono il trasporto, la posa, l’imballaggio e il confezionamento dei beni, possono fruire delle detrazioni previste dal “Cura Italia” (articolo 66, comma 3-bis del Dl n. 18/2020) unitamente alle esenzioni previste dal decreto Iva (l’articolo 10, comma 1, n. 12 Dpr n. 633/1972 prevede che sono esenti dall’imposta “le cessioni di cui al n. 4 dell’articolo 2, fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS”). È il chiarimento contenuto nella risposta n. 150/2021 dell’Agenzia.

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, la Fondazione istante quindi ha messo a disposizione gratuita di un ospedale alcuni spazi all’interno di immobili di sua proprietà per l’allestimento dei padiglioni e inoltre, ha integrato la propria offerta provvedendo anche alla dotazione di moduli strutturali amovibili e dell’impiantistica (impianto di filtrazione aria, impianto elettrico, impianto di erogazione dei gas medicali).

La complessa operazione realizzata dall’istante prevede, nel dettaglio:

  • la costituzione di un apposito Fondo per raccogliere le donazioni in denaro
  • l’acquisizione di moduli amovibili e degli impianti da destinare ai padiglioni, realizzando così una struttura di un certo valore, la cui Iva è ritenuta prudenzialmente indetraibile dalla normativa
  • la fornitura da parte del Fondo costituito alla fondazione istante, dei denari provenienti dalle donazioni per pagare beni e servizi ai fornitori (operazione fuori campo Iva in quanto mera cessione di denaro senza controprestazione)
  • il successivo trasferimento dei moduli strutturali e degli impianti dall’istante all’Ospedale per il suo impiego in conformità con l’attività statutaria
  • l’acquisizione da parte dell’Ospedale delle citate strutture e impianti, eventualmente da riutilizzare, previo smontaggio a carico dell’istante, dallo stesso ospedale per ulteriori future esigenze.

L’Agenzia ricorda che l’articolo 66, comma 2 del “Cura Italia” ha previsto che “Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle erogazioni liberali effettuate per le medesime finalità in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate”.

La legge n. 40/2020 ha aggiunto all’articolo 66, il comma 3-bis secondo cui “Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si considerano effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. Di conseguenza, deve essere garantito il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisiti della fondazione istante.

L’esenzione comporta che non sia però strutturalmente consentita, ai sensi dell’articolo 19 comma 2, del decreto Iva, la detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto dei beni. Tuttavia, nell’ottica di agevolare le operazioni correlate all’esigenza di fronteggiare l’emergenza epidemiologica, le disposizioni che prevedono la misura di favore per gli acquisti effettuati nel 2020, a parere dell’Agenzia devono prevalere rispetto alla indetraibilità prevista dalla disposizione del decreto Iva.

Quindi l’istante potrà fruire delle detrazioni previste dal “Cura Italia” (articolo 66, comma 3-bis del Dl n. 18/2020) unitamente alle esenzioni previste dal decreto Iva (l’articolo 10, comma 1, n. 12 Dpr n. 633/1972 prevede che sono esenti dall’imposta “le cessioni di cui al n. 4 dell’articolo 2, fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS”). Sotto il profilo soggettivo, infatti, la donazione avverrebbe a favore dell’ospedale, che rientra tra i destinatari delle donazioni, sotto il profilo oggettivo, i beni oggetto di trasferimento a titolo di liberalità sono evidentemente destinati al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica connessa alla pandemia in corso.

La Fondazione, infatti, realizza un’operazione esente senza pregiudizio per la detrazione né specifica né in base al pro rata. Una diversa interpretazione (che privilegi l’applicazione ordinaria delle regole sulla detrazione e che dunque confermi l’incidenza negativa, sull’Iva assolta a monte, del pro-rata di detrazione o l’indetraibilità specifica) rischia di vanificare l’effetto della disposizione temporanea finalizzato a evitare che le attività donanti debbano sostenere anche l’Iva sugli acquisti.

L’Agenzia infine ricorda che l’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la descrizione analitica dei beni donati e dei relativi valori oltre alla dichiarazione del destinatario, nel caso in esame l’ospedale, con l’impegno a utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria e per finalità solidaristiche e di utilità sociale, come indicato dal decreto “Cura Italia” e dal decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019.

Donazioni Covid con esenzione Iva, la detrazione non è pregiudicata

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