2 Marzo 2021
Impiegato all’estero, Quadro in Italia: sì al nuovo regime fiscale impatriati
L’ingegnere inizialmente distaccato in Brasile come impiegato, che grazie all’esperienza e alle competenze maturate ha continuato a lavorare nel Paese per più di quattro anni, vedendosi rinnovare più volte il distacco, e che è rientrato in Italia nel 2020, con un contratto da Quadro, può certamente fruire del nuovo regime fiscale agevolato per gli impatriati, a condizione che sussistano tutti gli atri requisiti dettati dalla norma di favore (articolo 16, Dlgs n. 147/2015, come modificato dall’articolo 5 del decreto “Crescita”, in vigore dal 1° maggio 2019). Questo caso, infatti, rientra tra quelli “speciali”, precisati dall’amministrazione con la risoluzione n. 76/2018, che ha, in un certo senso, alleggerito la posizione restrittiva espressa nella circolare n. 17/2017, nella quale aveva chiarito che “il beneficio non compete ai soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero ed avere acquisito la residenza estera per il periodo di permanenza richiesto dalla norma”. Un chiarimento, sostanzialmente finalizzato a evitare un uso strumentale dell’agevolazione, non in sintonia con la ratio attrattiva della norma.
Con il richiamato documento di prassi del 2018, in particolare, l’Agenzia ha affermato che, senza travalicare lo spirito del legislatore, non si può precludere la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco, ma sia determinato da altri elementi in linea con le disposizioni di favore.
Ciò si può verificare, ad esempio, quando:
– il distacco sia più volte prorogato e, la sua durata nel tempo, determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero
– il rientro del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia: questi, pertanto, al rientro, deve assumere un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero.
È quanto afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 136 del 2 marzo 2020, fornita a una società che, in qualità di sostituto d’imposta, intende applicare il regime di favore, previsto per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, direttamente nella busta paga del professionista, a decorrere dall’anno d’imposta 2020.
Infatti, dalla ricostruzione del percorso professionale dell’ingegnere effettuata dalla società istante, questi:
– ha trasferito la residenza fiscale in Italia dall’anno d’imposta 2020, quindi, il caso rientra tra quelli regolati dall’articolo 16, Dlgs n. 147/2015, come modificato dall’articolo 5 del decreto legge n. 34/2019
– non è stato residente in Italia per un periodo che va dal 27 aprile 2015 al 27 aprile 2020, pertanto, per più di due periodi d’imposta è stato iscritto all’Aire
– il suo distacco all’estero è stato prorogato per tre volte e ha comportato un trasferimento in Brasile per un periodo complessivo di cinque anni. Di conseguenza, la distanza del luogo, unita alla durata della permanenza, fanno ragionevolmente presumere il naturale trasferimento in Brasile del centro di interessi personale, oltre che professionale, con corrispondente affievolimento dei legami con il territorio italiano
– ha continuato, dopo il 31 agosto 2019, data in cui cessava il suo distacco dalla società brasiliana, a prestare lavoro all’estero sotto forma di trasferta per poi rientrare in Italia solo nel 2020. Tale fatto può essere valutato come una ulteriore circostanza comprovante il radicamento del dipendente nel territorio estero
– in Italia, ha assunto un ruolo aziendale che si è posto in sostanziale discontinuità con le posizioni lavorative precedentemente ricoperte
– dal 1° giugno 2020, ha assunto un ruolo di maggiore responsabilità e gestisce, per la società italiana, contratti di alto valore economico
– rispetto al suo precedente status di lavoratore residente in Italia, ha cambiato il proprio inquadramento professionale, passando dalla qualifica di impiegato a quella di Quadro, ponendosi non in continuità con la precedente posizione lavorativa
– come afferma l’istante, risiederà in Italia per almeno 2 anni e presterà l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Tanto premesso, ferma restando la presenza di tutti i restanti presupposti richiesti per accedere al regime di vantaggio, l’ingegnere può essere ammesso a beneficiare dell’agevolazione prevista dall’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015, a partire dal periodo d’imposta 2020 e per i successivi quattro, sempre che non ricorrano gli indici preclusivi di detta possibilità, illustrati nella circolare n. 33/2020 (vedi articolo “Regime fiscale impatriati: i chiarimenti dell’Agenzia”).
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