26 Febbraio 2021
Bonus pubblicità, marzo è il mese per prenotare il tax credit 2021
Dal 1° al 31 marzo 2021 sarà possibile presentare la comunicazione che consente l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari, realizzati o ancora da realizzare nel 2021, utilizzando i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, a cui si può accedere mediante tramite Spid, Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d’identità elettronica (CIE), e con Entratel e Fisconline.
Sui siti internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri e dell’Agenzia delle entrate sono stati pubblicati il nuovo modello e le relative istruzioni, aggiornati in base alle modifiche apportate alla norma istitutiva dell’agevolazione (articolo 57-bis del Dl n. 50/2017) dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 608).
“Doppio regime” per gli anni 2021-2022
La nuova disciplina prevede un regime differenziato, a seconda della tipologia degli investimenti, per il riconoscimento del credito d’imposta.
In particolare, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.
Per gli investimenti sul canale “Stampa”, quindi, la modifica normativa ha esteso agli anni 2021 e 2022 il regime transitorio inizialmente previsto solo per l’anno 2020, individuando già il plafond disponibile.
Per quanto riguarda, invece, gli investimenti effettuati sul canale “Emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali”, si torna alla disciplina a “regime”: il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti 2021 rispetto a quelli effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno 2020, purché l’incremento sia pari almeno all’1 per cento.
L’individuazione delle risorse disponibili per la copertura di questi investimenti è demandata a un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ogni anno.
In presenza di una richiesta di accesso all’agevolazione per investimenti su entrambi i canali (Stampa ed Emittenti tv-radio locali), pertanto, il credito d’imposta complessivamente richiesto da ciascun beneficiario sarà determinato sommando i due crediti calcolati come sopra indicato.
Resta ferma l’applicazione del limite del regime de minimis di cui ai Regolamenti dell’Unione europea.
Fasi successive alla presentazione delle comunicazioni
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, entro il 30 aprile 2021, pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’elenco dei soggetti che hanno richiesto l’accesso all’agevolazione, con l’indicazione del credito d’imposta teoricamente fruibile da ciascun beneficiario.
I richiedenti, dal 1° al 31 gennaio 2022, potranno confermare gli investimenti effettuati inviando la dichiarazione sostitutiva. Successivamente, il Dipartimento pubblicherà l’elenco definitivo dei soggetti beneficiari e il credito d’imposta effettivamente spettante sarà utilizzabile unicamente in compensazione, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla suddetta pubblicazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (il codice tributo da utilizzare è “6900”, vedi articolo “Credito d’imposta pubblicità, il codice tributo per l’utilizzo”).
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
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