Attualità

25 Febbraio 2021

Sponsorizzazioni sportive, al via le istanze per richiedere il bonus

Possono partire le richieste per il riconoscimento del credito d’imposta introdotto dal decreto “Agosto” a vantaggio di chi investe in campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, a favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche. L’istanza potrà essere inviata, fino al 1° aprile 2021, utilizzando il modulo disponibile sul sito del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, all’indirizzo Pec ufficiosport@pec.governo.it o alla mail servizioprimo.sport@governo.it, insieme agli allegati richiesti.

Il bonus, inserito tra le misure anti-Covid del Dl n. 104/2020 (articolo 81, comma 1), è destinato ai lavoratori autonomi, alle imprese e agli enti non commerciali che “spendono” i loro fondi per pubblicizzare o sponsorizzare le leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, o società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni, che operano in discipline ammesse ai giochi olimpici e paralimpici, che svolgono attività sportiva giovanile. Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, l’importo complessivo dell’investimento realizzato non deve essere inferiore a 10mila euro (vedi articolo “Il fisco nel decreto “Agosto” – 2: bonus per gli sponsor della squadra”).
Le disposizioni attuative dell’agevolazione sono state messe a punto dal Dpcm 30 dicembre 2020. Il decreto definisce i beneficiari del credito, le informazioni da inserire nella domanda, i casi di esclusione, le procedure di concessione e di utilizzo della somma, la documentazione richiesta, le modalità di controllo ai fini del rispetto della norma e del tetto di spesa fissato dallo stanziamento dei fondi destinati allo scopo.

Dopo il via libera, cinque giorni e poi in compensazione con F24
Terminata la fase istruttoria di verifica dei requisiti e della documentazione allegata alle domande, il Dipartimento per lo sport ne comunica l’esito positivo ai beneficiari con la pubblicazione online dell’elenco di coloro che potranno usufruire del credito d’imposta. Contemporaneamente la lista sarà invita anche all’Agenzia delle entrate.
La somma assegnata è utilizzabile dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco, soltanto in compensazione, presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato riconosciuto e in quelle successive fino al suo esaurimento.
Naturalmente l’importo compensato non può superare il credito concesso, in tal caso non sarà possibile effettuare il pagamento.

Il bonus illegittimo va recuperato
I beneficiari del credito devono comunicare al Dipartimento per lo sport l’eventuale perdita dei requisiti di accesso all’agevolazione.
Il contributo, inoltre, sarà revocato o rideterminato quando, in seguito a controlli, saranno evidenziate false dichiarazioni rispetto alle condizioni richieste per usufruire del credito d’imposta.
Il Dipartimento per lo sport e l’Agenzia delle entrate devono concordare le modalità telematiche di trasmissione e di interscambio dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli importi utilizzati in compensazione e alle eventuali modifiche del contributo assegnato a causa provvedimenti di revoca o di rideterminazione del beneficio.
L’Agenzia, nel caso riscontri, durante l’ordinaria attività di controllo, l’indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, ne deve dare comunicazione telematica al Dipartimento che, effettuate le dovute verifiche, provvederà al recupero della somma.

Sponsorizzazioni sportive, al via le istanze per richiedere il bonus

Ultimi articoli

Attualità 10 Aprile 2026

Revisione dei principi contabili, sotto la lente l’Oic 32

In consultazione sul sito dell’Organismo italiano di contabilità una bozza di emendamenti sulle regole dedicate agli strumenti finanziari derivati.

Analisi e commenti 9 Aprile 2026

Ue, conquista il traguardo la II direttiva sulla crisi d’impresa

Passi in avanti a Bruxelles nella disciplina in materia di insolvenza per armonizzare le diverse legislazioni nazionali e rafforzare il recupero dei crediti Il 1° aprile 2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la direttiva (Ue) 2026/799 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2026 che entrerà in vigore, dopo venti giorni di vacatio, il 21 aprile 2026.

Normativa e prassi 9 Aprile 2026

Invio della comunicazione rilevante, istruzioni operative per le imprese

Definite le modalità di trasmissione delle informazioni nell’ambito degli obblighi informativi della Global minimum tax per le imprese multinazionali e nazionali con fatturato superiore a 750 milioni Definite le modalità per presentare la comunicazione rilevante, uno degli adempimenti cardine della disciplina della Global minimum tax.

Normativa e prassi 9 Aprile 2026

Detrazioni università non statali: definite le soglie per il 2025

Gli importi massimi variano in base alle discipline e alle zone geografiche degli atenei e andranno considerati per la compilazione della prossima dichiarazione dei redditi Lo scorso 30 marzo è approdato in Gazzetta ufficiale il decreto del 30 dicembre 2025 del ministero dell’Università e della Ricerca, che ha determinato gli importi massimi detraibili per la frequenza di università non statali.

torna all'inizio del contenuto