25 Febbraio 2021
Gli interessi al Fondo UK non scontano alcuna ritenuta
Il Fondo di investimento collettivo UK, anche se non autorizzato a svolgere attività regolamentate, ma gestito da intermediari soggetti a vigilanza, può essere considerato “investitore istituzionale estero” e, quindi, esonerato dall’applicare la ritenuta sugli interessi derivanti dai finanziamenti a medio/lungo termine erogati alla controllata italiana.
Nella risposta n. 125 del 24 febbraio 2021, l’Agenzia delle entrate motiva la conclusione con il fatto che lo stesso Fondo è soggetto a vigilanza nel Regno Unito, Paese con il quale l’Italia ha un adeguato scambio di informazioni e, inoltre, soddisfa i requisiti previsti dalla norma agevolativa (articolo 26, comma 5-bis, Dpr n. 600/1973):
- quello regolamentare, in quanto i finanziamenti in esame sono concessi in favore di una società facente parte del gruppo di appartenenza, detenuta, anche se indirettamente, nella misura del 100 per cento
- quello soggettivo, perché, come detto, pur non essendo autorizzato allo svolgimento di alcuna attività regolamentata, nel Regno Unito, Stato “White list”, in base all’UK Financial services and market Act 2000 (FSMA), il Fondo è gestito da soggetto autorizzato da parte della Fca (Financial conduct authority), risultando perciò “investitore istituzionale estero”
- e quello oggettivo, tenuto conto che la srl italiana controllata, che riceve i finanziamenti, si occupa di gestione di partecipazioni e che tali finanziamenti hanno una durata pari a 10 anni (nel presupposto che non possano essere restituiti in via anticipata, in misura parziale o totale, prima di diciotto mesi e due giorni dalla data di erogazione).
Per poter beneficiare dell’esclusione dalla ritenuta, in sostanza, il comma 5-bis richiede che gli interessi siano relativi a finanziamenti, a medio e lungo termine da talune tipologie di soggetti esteri tra i quali gli “investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti”.
L’Agenzia, in proposito, con la circolare n. 23/2002, ha chiarito che per “investitore istituzionale estero” si intende l’ente che, indipendentemente dalla veste giuridica e dal trattamento tributario cui i relativi redditi sono assoggettati nel Paese in cui lo stesso è costituito, ha come oggetto della propria attività l’effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi. Rientrano in questa definizione, si legge nella circolare, “a titolo di esempio, le società di assicurazione, i fondi comuni di investimento, le SICAV, i fondi pensione, le società di gestione del risparmio, specificamente ricompresi tra gli investitori “qualificati” di cui all’articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto del Ministro del tesoro del 24 maggio 1999, n. 228 (emanato di attuazione dell’articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), in quanto assoggettati a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti”.
Inoltre, considerato il richiamo all’articolo 6 del Dlgs n. 239/1996, gli investitori istituzionali esteri devono essere costituiti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (Paesi “White list”).
Il Fondo istante è tutto questo e sugli interessi derivanti dai finanziamenti a medio/lungo termine in argomento non è tenuto ad applicare alcuna ritenuta.
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