24 Febbraio 2021
Ingresso nel gruppo Iva solo con vincolo finanziario maturo
A scopo antielusivo, per la costituzione di un gruppo Iva, è necessario che tra i partecipanti che hanno effettuato l’opzione, sussistano vincoli di ordine finanziario, economico e organizzativo. Al riguardo, soprattutto in relazione al primo, dominante rispetto agli altri, il decreto Iva (Dpr n. 633/1972) pone un periodo minimo di detenzione della partecipazione di controllo (holding period) per evitare che possano fondersi entità legate da vincoli occasionali o temporanei, solo per beneficiare dei vantaggi derivanti dall’adesione al regime fiscale agevolato.
In particolare, il vincolo finanziario tra i partecipanti deve sussistere già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui l’opzione per la costituzione del Gruppo ha effetto. Pertanto, nel caso in cui l’acquisizione di diritto della partecipata avvenga successivamente al 1° luglio, l’inclusione nel Gruppo può avvenire dal secondo anno successivo. Con la risposta n. 124 del 24 febbraio 2021, a un’istanza di interpello presentata da alcune società per disapplicare la presunzione di insussistenza del vincolo economico, consentendo così l’inclusione della partecipata nel Gruppo Iva, l’Agenzia riconduce il dubbio alla corretta “questione”, richiamando le regole alla base del regime dell’Iva di gruppo.
È l’articolo 70-quater del decreto Iva a stabilire che un Gruppo si costituisce in seguito a un’opzione esercitata da tutti gli aderenti per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo (articolo 70-ter). La coesistenza dei tre vincoli, intesi quali indici di cooperazione economica, o meglio, la sussistenza di quello finanziario – che fa presumere la contestuale esistenza degli altri due – disegna il perimetro del gruppo Iva (comma 4 dello stesso articolo 70-ter).
Riguardo proprio al tema della presunzione, specifica l’Agenzia, il vincolo economico si considera insussistente nel caso in cui il vincolo finanziario si è instaurato per effetto dell’acquisizione di partecipazioni nell’ambito di interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione di crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria (articolo 113 Tuir). Tale presunzione di insussistenza del vincolo economico è superabile mediante presentazione di interpello probatorio (comma 6 dell’articolo 70-ter).
In ogni caso, il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia non si riferisce a tale circostanza, come sostengono le società istanti, ma piuttosto a quella dell’articolo 70-ter, comma 4, sopra richiamato.
Pertanto, continua l’Agenzia, nel questione in esame, il vincolo finanziario – costituito, nel caso, dalla detenzione della partecipazione di controllo -, per evitare che l’“unione” sia finalizzata soltanto alla fruizione dei benefici derivanti dall’adesione al regime in argomento, deve essere detenuto, come detto, per un periodo minimo (holding period) già prima della fusione.
In particolare, come anticipato, il vincolo finanziario tra soggetti passivi d’imposta necessario per la partecipazione a un Gruppo Iva deve sussistere già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui l’opzione per la costituzione del Gruppo ha effetto.
La società istante dichiara di aver acquisito il controllo di diritto della partecipata successivamente al 1° luglio: quindi, avrebbe dovuto inviare l’opzione per l’ingresso della partecipata nel Gruppo dal 1° ottobre al 31 dicembre, determinando l’inclusione di questa a partire dal secondo anno successivo (cfr articolo 70-quater, comma 3, Dpr n. 633/1972 e circolare 19/2018, paragrafo 3.1.1).
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