Normativa e prassi

10 Febbraio 2021

Patent box, tempi e modalità per le dichiarazioni integrative

Le variazioni in diminuzione relative alle quote di reddito agevolabile spettanti a seguito degli accordi di ruling da patent box, per gli anni di imposta 2015 e 2016, possono essere indicate nelle dichiarazioni integrative Irpef/Ires e Irap, relative al 2016, scontando le aliquote previste per tale anno, a condizione che non sia stata presentata istanza di rimborso. Principio di cassa, inoltre, come criterio di imputazione della riduzione della deduzione forfettaria Irap dall’Ires, in caso di presentazione di dichiarazione integrativa Irap “a favore”. Sono questi, in breve, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 9/E del 10 febbraio 2021.

Il documento di prassi riguarda le modalità di presentazione delle dichiarazioni integrative “a favore” per recuperare le variazioni in diminuzione relative alle quote di reddito agevolabile spettanti a seguito dell’accordo di ruling da patent box, per gli anni d’imposta 2015 e 2016. Inoltre descrive i criteri di imputazione della riduzione della deduzione forfetaria Irap dall’Ires in caso di presentazione di dichiarazione integrativa dell’imposta regionale sulle attività produttive “a favore”.

L’Agenzia affronta l’argomento prendendo le mosse dal decreto interministeriale (Mise e Mef) del 28 novembre 2017 che, da ultimo, ha fissato le disposizioni attuative del regime opzionale, agevolativo, conosciuto come patent box, relativo, in breve, ai redditi d’impresa derivanti dall’utilizzo di software protetti da copyright, brevetti industriali, di disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

L’articolo 4, comma 4 del suddetto decreto prevede, tra l’altro, che la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi intercorsi tra la presentazione dell’istanza di adesione al regime e la sottoscrizione dell’accordo può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling.
In ogni caso, chiarisce la relazione illustrativa al provvedimento, il contribuente può presentare istanza di rimborso o dichiarazione integrativa “a favore” (articolo 2, comma 8-bis, Dpr n. 322/1998).
Riguardo a quest’ultima opzione, l’Agenzia delle entrate conferma quanto già detto con la circolare n. 11/2016, ossia che le variazioni in diminuzione riferibili alle quote di reddito agevolabile spettanti a seguito di accordo di ruling da patent box, riguardanti gli anni di imposta 2015 e 2016, possono essere indicate nelle dichiarazioni integrative Irpef/Ires e Irap, relative al 2016, scontando le aliquote previste per tale anno, a condizione che non sia stata presentata istanza di rimborso, ai sensi dell’articolo 38 Dpr n. 602/1973.

Risolto il primo interrogativo, l’Agenzia fornisce chiarimenti sugli effetti derivanti dalla fruizione del beneficio da patent box sull’ammontare della deduzione, pari al 10% dell’Irap ai fini Ires, forfettariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati (articolo 6, comma 1, Dl n. 185/2008), spettante nei periodi di validità dell’accordo.

Nel caso, infatti, di presentazione di integrativa Irap a favore a seguito di un accordo di ruling da patent box, il contribuente che ne ha beneficiato, spiega l’Agenzia, si trova nelle condizioni di dover ridurre la deduzione forfetaria dell’Irap a fini Ires.
Alla luce della norma stessa, che richiama l’articolo 99 Tuir, il legislatore, precisa l’Agenzia, ha assunto il principio di cassa come criterio per determinare la quota di Irap deducibile dalla base imponibile Ires, come del resto indicato in diversi documenti di prassi dell’amministrazione finanziaria. In particolare, nella circolare n. 16/2009, e nello stesso senso si è espressa anche nella circolare n. 8/2013, si legge che “Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP versata nell’anno interessato dalla rideterminazione della base imponibile a fronte di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento”.

In conclusione, l’Agenzia ritiene che il principio di cassa sopra richiamato in tema di deduzione forfettaria dell’Irap ai fini Ires deve essere applicato anche nel caso in cui l’imposta regionale sulle attività produttive dovuta per un determinato anno venga poi rettificata “a favore”. In particolare, la riduzione della deduzione forfettaria in questione deve essere imputata nel periodo d’imposta in cui il credito Irap emerso in sede di dichiarazione integrativa “a favore” diventa utilizzabile.

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