Normativa e prassi

4 Febbraio 2021

Imposta di bollo sulle e-fatture, il nuovo servizio per gli operatori

Via libera alla procedura informatica disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi” che consente a chi ha dimenticato di assolvere l’imposta di bollo nelle fatture elettroniche di verificare i dati messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e, se li ritiene corretti, mettersi in regola. Nel caso in cui, invece, il contribuente Iva, o l’intermediario delegato, ritenga che non siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, potrà comunque comunicarlo alle Entrate attraverso lo stesso servizio web dedicato, presente nel portale. Le novità in un provvedimento del direttore Ruffini del 4 febbraio 2021, emanato d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Il provvedimento di oggi trova le sue origini normative nel decreto Crescita 2019 (articolo 12-novies Dl n. 34/2019), che ha attribuito all’Agenzia il compito di integrare, con procedure automatizzate, le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) intercettando quelle che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, di comunicare al cedente/prestatore l’ammontare dell’imposta e della relativa sanzione (articolo 13, comma 1, del Dlgs n. 471/1997), oltre agli interessi.
Tale disposizione è stata attuata dal decreto Mef del 4 dicembre 2020 riguardante le modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata. Il decreto, quindi, demanda a un provvedimento delle Entrate:

  • la definizione delle modalità tecniche per l’integrazione delle fatture elettroniche e per la consultazione ed eventuale modifica, da parte di contribuenti e intermediari, dei dati proposti dall’Agenzia
  • le modalità di comunicazione delle irregolarità per il recupero dell’imposta dovuta e non versata. 

Con il provvedimento odierno sono stabilite, quindi, le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche inviate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, tramite il Sdi, e le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato. 

In particolare, l’Agenzia delle entrate, per ogni trimestre dell’anno, fornisce, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, al titolare di partite Iva tenuto all’emissione della fattura elettronica due distinti elenchi: 

  • uno con gli elementi identificativi delle fatture elettroniche inviate tramite Sdi che già riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo
  • l’altro con gli elementi identificativi delle fatture elettroniche inviate tramite Sdi che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta è dovuta.

Il secondo elenco, a scadenze prestabilite, è messo a disposizione del contribuente, anche tramite un suo intermediario delegato, che potrà confermare i dati proposti o modificarli se ritiene che il bollo non sia comunque dovuto.
Grazie alla disponibilità dei dati contenuti negli elenchi, il contribuente potrà verificare la propria situazione e scegliere se accettare i dati proposti e procedere con il pagamento di quanto dovuto oppure selezionare le fatture per le quali ritiene che non siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo. L’operatore potrà anche indicare altre fatture elettroniche non individuate dall’Agenzia per le quali risulta dovuta l’imposta.
 
I due elenchi sono resi disponibili nel portale “Fatture e Corrispettivi” sul sito dell’Agenzia entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare. I contribuenti e gli intermediari delegati avranno tempo per modificare gli elenchi fino all’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento (per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno, invece, le modifiche potranno essere effettuate fino al 10 settembre dell’anno di riferimento (anziché entro il 31 luglio). Se l’operatore non effettua modifiche, vengono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia.
 
Sulla base dei dati delle fatture indicate negli elenchi e delle eventuali modifiche apportate dai contribuenti, la nuova procedura calcola e mette a disposizione l’importo relativo all’imposta di bollo complessivamente dovuto per il trimestre di riferimento, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento (o entro il 20 settembre nel caso del secondo trimestre solare). Tale somma può essere versata tramite l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web dedicato presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” oppure in modalità telematica con il modello F24. Se il versamento è eseguito oltre la scadenza prevista, il servizio web consente anche il pagamento di sanzioni e interessi da ravvedimento, calcolati automaticamente in base ai giorni di ritardo rispetto alla scadenza, alla misura della sanzione ridotta e al tasso legale degli interessi. Il servizio web rilascia la prima ricevuta a conferma dell’inoltro della richiesta di addebito e la seconda ricevuta con l’esito del pagamento, che possono essere consultate dal cedente/prestatore, direttamente o tramite l’intermediario delegato.
 
Il provvedimento di oggi, inoltre, definisce le modalità telematiche per l’invio delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche da parte del cedente o prestatore. In particolare, il contribuente riceverà una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco Ini-Pec (contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese) e potrà fornire entro 30 giorni, anche tramite un intermediario, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi online offerti dall’Agenzia.

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