19 Gennaio 2021
Le ritenute a rapporto finito sono onere dell’ex sostituto
Sulle somme erogate ai suoi ex dipendenti a titolo di cassa integrazione in deroga, la snc deve comportarsi come sostituto d’imposta e operare le ritenute d’acconto Irpef, in quanto tali emolumenti sono riconducibili al rapporto di lavoro intrattenuto con la società, anche se ora cessato. Lo afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 47 del 19 gennaio 2021, supportata da tanta prassi e in antitesi con la procedura proposta dall’istante.
La società, che opera nel settore del noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti, infatti, ritiene di poter corrispondere le somme in argomento, in qualità di intermediario, al lordo delle ritenute alla fonte, comunicando, agli ex dipendenti beneficiari, che si tratta di redditi da lavoro dipendente da indicare nella dichiarazione dei redditi.
Analizzata la questione, l’Agenzia innanzitutto passa in rassegna la norma che offre il primo sostegno alla conclusione raggiunta: l’articolo 23 del Dpr n. 600/1973. Tale disposizione, tra l’altro, oltre ad annoverare le società in nome collettivo tra i (possibili) sostituti d’imposta, stabilisce che questi, se corrispondono importi riconducibili a rapporti di lavoro dipendente (articolo 51, Tuir), devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto Irpef.
Tanto premesso, l’Agenzia fa entrare in gioco la propria prassi, cominciando dalla risoluzione n. 101/2005, con la quale ha precisato che, l’obbligo di effettuare la ritenuta sussiste anche se le somme (sempre quelle riconducibili a rapporti di lavoro dipendente) sono erogate in favore di soggetti che non siano propri dipendenti.
Poi, continua osservando che, con le circolari nn. 326/1997, 24/2004 e 1/2007 e, ancora, con le risoluzioni nn. 186/2002, 114/2003 e 137/2009, è stato chiarito che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro e, conseguentemente tutte le erogazioni che siano in qualche modo riconducibili al rapporto di lavoro, a prescindere dall’esistenza di un attuale vincolo sinallagmatico con la prestazione lavorativa.
In sostanza, vi rientrano a pieno titolo quelle elargizioni che trovano la loro origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente, anche se la materiale corresponsione avviene successivamente alla cessazione del rapporto medesimo.
Tali principi, inoltre, sono stati ribaditi anche con la circolare n. 34/2013, che, in relazione ai premi erogati dagli sponsor ai membri della squadra (giocatori, allenatori, eccetera), ha precisato che anche se le somme sono corrisposte da un soggetto terzo devono essere assoggettate a ritenuta in quanto riconducibili al rapporto di lavoro.
La società istante, quindi, sarà tenuta a operare e versare le ritenute alla fonte sulle somme erogate ai suoi ex dipendenti a titolo di cassa integrazione in deroga e, conseguentemente, ad assolvere gli obblighi di certificazione degli emolumenti e di presentazione del modello 770, quello dei sostituti d’imposta.
Ultimi articoli
Attualità 26 Marzo 2026
Agenzia entrate: un quarto di secolo al servizio di cittadini e imprese
Nel solo 2025, l’Amministrazione ha erogato più di 21 milioni di servizi, raggiungendo le persone in presenza, al telefono, tramite videochiamata e con un’ampia gamma di strumenti digitali L’Agenzia delle entrate, nata nel 2001, in questi primi venticinque anni ha ampliato il proprio ruolo: da semplice presidio contro l’evasione fiscale è diventata un vero punto di riferimento per cittadini, imprese e istituzioni.
Normativa e prassi 26 Marzo 2026
Da studio professionale a Stp: ritenute eccedenti compensabili
Le ritenute d’acconto maturate dall’associazione professionale e attribuite ai soci prima della trasformazione possono essere riattribuite e utilizzate dalla nuova società tramite F24 La risposta n.
Attualità 26 Marzo 2026
Investimenti in start-up, al via il bonus per incubatori e acceleratori
Le domande per il credito d’imposta potranno essere inviate da martedì 30 marzo.
Normativa e prassi 26 Marzo 2026
Trust estero, beneficiario senza Ivafe se non ha diritti sugli investimenti
Non è tenuto al versamento del tributo se non esercita poteri di gestione, non impiega capitale proprio e non sopporta il rischio degli asset finanziari detenuti dal trustee Il contribuente residente, che percepisce esclusivamente i redditi di un trust estero, senza detenere alcun diritto sui beni o sugli strumenti finanziari in esso contenuti, non è tenuto al pagamento dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.