11 Gennaio 2021
Contributo a fondo perduto Covid-19 Sì, se l’attività già svolta prosegue
Ha diritto a fruire del contributo a fondo perduto Covid-19 previsto dall’articolo 25 del decreto “Rilancio” la contribuente che ha avviato la ditta individuale, proseguendo la precedente attività lavorativa svolta tramite la società in nome collettivo, non costituendo un soggetto neocostituito successivamente al 30 aprile 2020. Questo, in estrema sintesi, il contenuto della risposta n. 29 dell’11 gennaio 2021.
La richiesta di chiarimenti arriva da una contribuente che nel 2006 ha realizzato con un’altra persona una società in nome collettivo; il 18 dicembre 2019 l’istante ha acquisito la quota di partecipazione dell’altro socio costituendo una ditta individuale a suo nome.
Per effetto di tale compravendita l’istante ha acquisito ogni diritto e dovere riguardanti la società, e, in particolare, che la società si sarebbe dovuta sciogliere ai sensi degli articoli 2272, n. 4, e 2308 del codice civile, in caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci, nel termine di sei mesi.
Nel 2020, l’interpellante ha sciolto la snc e ha proseguito l’attività di ristorazione e somministrazione nella forma di ditta individuale, proseguendo in ogni rapporto giuridico attivo e passivo già in essere con la precedente forma giuridica di snc.
La contribuente, ricevuto lo scarto della richiesta del contributo a fondo perduto Covid-19, poiché “il codice fiscale dell’azienda risulta estinto”, chiede all’amministrazione finanziaria se può beneficiare dell’indennizzo previsto dall’articolo 25 del decreto “Rilancio” e, in caso affermativo, come procedere per inoltrare la domanda.
L’Agenzia, richiamando la normativa e la prassi inerente il contributo in esame erogato direttamente dalla stessa Agenzia e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemica Covid-19, ricorda le condizioni che devono sussistere per l’accesso e le modalità di trasmissione dell’istanza, e in particolare, tra gli altri, che il contributo a fondo perduto non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, che la domanda doveva essere trasmessa dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020, che possono accedere al beneficio i soggetti costituiti fino al 30 aprile 2020.
La circolare n. 22/2020 ha chiarito che: “Nell’ipotesi in cui, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, l’attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all’unico socio superstite come impresa individuale la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l’ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell’operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita”.
Nel caso in esame, l’interpellante ha avviato l’attività di ristorazione con somministrazione nel 2020, con attribuzione di partita Iva, proseguendo la precedente attività svolta attraverso la snc nella forma di ditta individuale; quindi, come chiarito con la circolare n. 22/2020, ai fini del contributo Covid-19, non si tratta di un soggetto neocostituito successivamente al 30 aprile 2020.
Tuttavia, ricorda l’Agenzia ricorda, il parere reso in sede di interpello ha carattere consultiva e non vincolante per il contribuente, pertanto la presentazione del dubbio in questione non determina alcun effetto sugli originari termini di presentazione dell’istanza di accesso al contributo Covid-19.
Di conseguenza, l’Agenzia ritiene che l’istante possa presentare un’istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto per fruire del contributo a fondo perduto dopo la scadenza del termine originario di presentazione delle istanze di accesso, dimostrando in tale sede il tentativo di richiesta dello stesso nei termini originari, fermo restando che:
- il soggetto che può fruire del beneficio è quello che a seguito della “trasformazione” è rappresentato dalla ditta individuale
- la soglia di accesso al contributo, di cui al comma 2 dell’articolo 25 del decreto “Rilancio”, si determina facendo riferimento l’ammontare dei ricavi riferibili all’azienda preesistente
- per il calcolo della riduzione del fatturato l’istante deve confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento (aprile 2020-aprile 2019), considerando il fatturato relativo all’azienda trasferita.
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