11 Gennaio 2021
Nota di variazione, se c’è un “terzo” nessun accordo tra le parti
Quando il contratto di compravendita di alcuni beni prevede un sistema “progressivo” di determinazione del prezzo, che permette alle parti eventualmente in disaccordo sul valore dei beni risultante dalla perizia effettuata per consentire l’esecuzione del contratto di ricorrere a un soggetto terzo/revisore, le eventuali note di variazione emesse, ai sensi dell’articolo 26 del decreto Iva, per recuperare le somme già fatturate in misura superiore a quanto definitivamente pattuito, non sono riconducibili all’ipotesi del sopravvenuto accordo tra le parti, cui si applica il limite temporale dell’anno, previsto dal comma 3 dello stesso articolo 26.
Tanto più se l’operazione si realizza nell’ambito di una procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza, in cui l’autonomia negoziale delle parti è subordinata alla rispondenza del programma di risanamento e della conservazione dell’impresa con gli indirizzi di politica industriale del Governo e alla conservazione nel tessuto industriale ed economico della grande impresa in stato d’insolvenza.
In questo caso, il presupposto per la variazione dell’importo già fatturato è da individuarsi nella determinazione definitiva del prezzo dei beni, secondo il procedimento contrattualmente previsto.
Questo il contenuto del principio di diritto n. 1 dell’11 gennaio 2021.
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