11 Gennaio 2021
Nota di variazione, se c’è un “terzo” nessun accordo tra le parti
Quando il contratto di compravendita di alcuni beni prevede un sistema “progressivo” di determinazione del prezzo, che permette alle parti eventualmente in disaccordo sul valore dei beni risultante dalla perizia effettuata per consentire l’esecuzione del contratto di ricorrere a un soggetto terzo/revisore, le eventuali note di variazione emesse, ai sensi dell’articolo 26 del decreto Iva, per recuperare le somme già fatturate in misura superiore a quanto definitivamente pattuito, non sono riconducibili all’ipotesi del sopravvenuto accordo tra le parti, cui si applica il limite temporale dell’anno, previsto dal comma 3 dello stesso articolo 26.
Tanto più se l’operazione si realizza nell’ambito di una procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza, in cui l’autonomia negoziale delle parti è subordinata alla rispondenza del programma di risanamento e della conservazione dell’impresa con gli indirizzi di politica industriale del Governo e alla conservazione nel tessuto industriale ed economico della grande impresa in stato d’insolvenza.
In questo caso, il presupposto per la variazione dell’importo già fatturato è da individuarsi nella determinazione definitiva del prezzo dei beni, secondo il procedimento contrattualmente previsto.
Questo il contenuto del principio di diritto n. 1 dell’11 gennaio 2021.
Ultimi articoli
Attualità 26 Aprile 2024
Invio delle dichiarazioni Iva 2024, c’è tempo fino al 30 aprile
Ancora pochi giorni per inviare all’Agenzia, nei termini ordinari, la dichiarazione Iva annuale 2024, relativa alle operazioni svolte nel 2023.
Attualità 26 Aprile 2024
Fusioni nei soggetti Ias adopter, neutralità e retrodatazione
Nell’ultimo periodo stiamo assistendo a un graduale allineamento dei principi contabili nazionali a quelli internazionali.
Analisi e commenti 25 Aprile 2024
Bilancio 2024 in pillole – 8 il contributo per il caro energia
La manovra 2024, all’interno delle misure stabilite per tutelare il potere d’acquisto delle famiglie, ha previsto, all’articolo 1, comma 14, lo stanziamento di circa 200 milioni di euro per il riconoscimento, di un contributo straordinario aggiuntivo da destinare, nel I trimestre 2024, in quota fissa e in base alle zone climatiche, ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico.
Attualità 24 Aprile 2024
Bonus sponsorizzazioni sportive 2022, disponibile online il primo elenco
Il Dipartimento per lo sport, dopo aver effettuato le necessarie verifiche con l’Agenzia delle entrate e con il Registro nazionale degli Aiuti di Stato, ha reso pubblico la prima lista dei beneficiari che nel 2022 hanno richiesto il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive.