8 Gennaio 2021
Sanificazione ambienti di lavoro: con il Bilancio 2021 arrivano le modifiche
In base alle disposizioni stabilite dall’articolo 1, commi 1098 e 1099 della legge di bilancio 2021 con il provvedimento firmato l’8 gennaio 2021 dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, vengono apportate modifiche alle istruzioni al modello di comunicazione approvate con il provvedimento del 10 luglio 2020 relativo alle modalità di fruizione e il relativo modello del credito d’importa per la sanificazione degli ambienti di lavoro (vedi articolo “Sanificazione ambienti di lavoro: i criteri per fruire dei tax credit”).
Le modifiche riguardano la data di utilizzo del credito di imposta in compensazione, tramite il modello F24, che è prevista entro il 30 giugno 2021, anziché entro il 31 dicembre 2021 e l’opzione effettuata da parte dei beneficiari per la cessione del credito stesso, ai sensi dell’articolo 122 del decreto “Rilancio”, da effettuarsi fino al 30 giugno 2021, anziché fino il 31 dicembre 2021.
L’articolo 120 del Dl n. 34/2020 riconosce a determinati soggetti un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’anno 2021 tramite modello F24 (articolo 17 del Dlgs n. 241/1997).
Al riguardo, l’articolo 122 del decreto “Rilancio” prevede che i beneficiari di tale bonus, tra gli altri, possano, anziché utilizzarlo direttamente, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Quindi, con il citato provvedimento del 10 luglio 2020 sono stati definiti, tra l’altro:
- i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta
- le modalità e i termini con i quali i beneficiari dello sconto, anziché l’utilizzo diretto dell’agevolazione, possono optare per la cessione del credito stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
In particolare, per il tax credit “sanificazione ambienti di lavoro” è stato approvato il modello di comunicazione delle spese ammissibili, con le relative istruzioni, da presentare entro il 30 novembre 2021 ed è stato previsto che il credito potesse essere utilizzato in compensazione, ovvero ceduto a terzi, fino al 31 dicembre 2021.
Su questo è intervenuto l’articolo 1, commi 1098 e 1099, della legge di bilancio 2021, la n. 178/2020 che ha stabilito che:
- il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 entro il 30 giugno 2021, anziché entro il 31 dicembre 2021
- i soggetti beneficiari del credito possono optare per la cessione del credito stesso, ai sensi dell’articolo 122 del decreto “Rilancio”, fino al 30 giugno 2021, anziché fino al 31 dicembre 2021.
Il provvedimento odierno recepisce queste disposizioni e apporta le necessarie modifiche a quanto disposto dalla direttoriale del 10 luglio 2020 e alle istruzioni del modello di comunicazione approvate con lo stesso provvedimento.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 14 Agosto 2026
Welfare aziendale e rimborsi Rsa, non imponibilità a largo raggio
Le modifiche apportate al comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir si applicano a partire dal periodo d’imposta 2025 I rimborsi dei datori di lavoro per le spese sostenuti dai lavoratori dipendenti per la degenza dei genitori nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) sono esenti da Irpef, anche se il genitore non è convivente.
Analisi e commenti 14 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (6) abbonamenti al trasporto pubblico
Chi sceglie la precompilata può trovare la spesa già inserita.
Normativa e prassi 13 Agosto 2026
Varo del decreto fiscale “omnibus” con novità ad ampio raggio
Numerosi i tributi e le discipline specifiche toccati dagli interventi, tra cui l’adempimento collaborativo, il concordato preventivo biennale, l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri L’atto, che proprio per l’ampiezza degli interventi è stato definito dalla stampa come “omnibus”, era stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026 e trasmesso al Senato il 21 luglio 2026 per il parere delle Commissioni competenti.
Analisi e commenti 13 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (5) i premi contro le calamità naturali
Per le polizze che coprono questa tipologia di rischio sull’abitazione, anche stipulate dal condominio, è prevista una detrazione del 19% della spesa sostenuta, senza limiti e anche per più immobili I premi versati per assicurare una casa contro i danni provocati da terremoti, alluvioni e altri fenomeni naturali possono dare diritto a una detrazione Irpef del 19%.