Normativa e prassi

8 Gennaio 2021

La convenzione Comune-ente religioso è esente da Bollo, e anche da Registro

L’atto sottoscritto con il Comune dall’associazione religiosa senza scopo di lucro, che – in ossequio alla legge regionale n. 12/2005 – regola l’accesso e l’utilizzo del contributo derivante dalla destinazione dell’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria incassati dall’ente locale, è connesso allo svolgimento delle attività istituzionali dell’organizzazione di volontariato. Quindi, è esente da Bollo e Registro.
È quanto precisa l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 22 dell’8 gennaio 2021, fornita al Comune convinto dell’esonero dall’imposta di bollo, ma non da quella di registro, poiché la convenzione non rientrerebbe tra gli atti agevolati dalla norma (articolo 82, Dlgs n. 117/2017 – il Codice del terzo settore), cioè quelli relativi allo svolgimento dell’attività delle organizzazioni di volontariato, che possono essere individuati nell’atto costitutivo, nello statuto, nei verbali assembleari e negli altri atti associativi.

Nell’argomentare la risposta, l’amministrazione effettua una ricognizione della richiamata legge regionale, osservando che dalla lettura del combinato disposto degli articoli 71 e 73 della stessa si evince che il contributo regolato dalla convenzione in questione deve essere destinato alla realizzazione e/o alla manutenzione di edifici di culto ovvero all’acquisto di attrezzature fisse destinate ad attività di culto o alla professione religiosa. Per tale motivo, la convenzione può essere considerata un atto connesso al raggiungimento delle finalità istituzionali dell’ente religioso e, quindi, può beneficiare, in sede di registrazione, del regime di esenzione dettato dall’articolo 82 del Codice del terzo settore.

Tra le disposizioni che si applicano dal 1° gennaio 2018 alle Onlus, alle organizzazioni di volontariato a alle associazioni di promozione sociale, infatti, l’articolo 82, al comma 3 (modificato dall’articolo 26 del Dlgs n. 105/2018) dispone che “Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro” e al comma 5 l’esonero dall’imposta di bollo per “gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1”.

In sostanza, confermata l’esenzione dal bollo degli atti in argomento, il comma 3 dell’articolo 82 ha ripristinato l’esenzione dall’imposta di registro già prevista fino al periodo di imposta 2017, dall’articolo 8, comma 1, della preesistente legge  n. 266/1991.

La convenzione Comune-ente religioso è esente da Bollo, e anche da Registro

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

torna all'inizio del contenuto