8 Gennaio 2021
Senza scelta, niente Patent box per i periodi ante “Crescita”
La società che, con riferimento ai periodi d’imposta 2016, 2017 e 2018, non ha effettuato a suo tempo l’opzione per il patent box con l’apposito modello né nel quadro OP delle rispettive dichiarazioni dei redditi, non ha presentato istanza di ruling, ha inviato all’Agenzia formale richiesta di analisi di benchmark di settore sulla base dei codici attività Ateco 2007 per l’applicazione in caso di utilizzo diretto del metodo del Residual Profit Split e che, per l’utilizzo diretto dei beni immateriali, ha giustamente evitato, sulla base della disciplina previgente, di autoliquidare il beneficio in dichiarazione, non può avvalersi dell’agevolazione, anche se rimodellata dal Dl “Crescita”, per gli anni 2016, 2017 e 2018, attraverso l’istituto della remissione in bonis.
L’Agenzia della entrate, con la risposta n. 27 dell’8 gennaio 2021, evidenzia che la nuova disciplina patent box, ossia il regime opzionale di tassazione agevolata che prevede una parziale detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di determinati beni immateriali, purché tali beni siano espressione delle attività di ricerca e sviluppo svolte, – originariamente istituita dalla legge di stabilità per il 2015 (l’articolo 1, commi da 37 a 45, legge n. 190/2014) e rivista dal decreto “Crescita” (articolo 4, Dl n. 34/2019) – non è applicabile, in linea di principio, per i periodi d’imposta precedenti all’entrata in vigore del decreto che, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, come la società istante, è il 2019.
La rinnovata norma, in particolare, prevede, in tutti i casi di utilizzo diretto del bene, in alternativa all’accordo con l’Agenzia delle entrate (ruling obbligatorio), la possibilità di autoliquidare il beneficio in dichiarazione, purché il contribuente predisponga il set informativo richiesto dalla disciplina agevolativa (circolare n. 28/2020).
L’Agenzia, al riguardo, ricorda che il regime di autoliquidazione OD è fruibile dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto “Crescita”, che per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, è il 2019, e di conseguenza non è possibile avvalersi del nuovo regime per i periodi d’imposta precedenti.
La circolare richiamata ha chiarito le modalità di applicazione in due ipotesi transitorie, le quali, a determinate condizioni, consentono l’autoliquidazione per gli esercizi pregressi, in particolare il caso della “rinuncia alle procedure di patent box» e della «esimente sanzionatoria per esercizi antecedenti al Dl “Crescita” . In tali ipotesi, però, non rientra il caso dell’istante, considerato che lo stesso non ha presentato l’opzione per accedere alla fruizione del beneficio di tassazione agevolata e la richiesta di analisi di benchmark, a cui fa riferimento, non può essere assimilata all’esercizio di tale opzione.
L’Agenzia, quindi, ritiene che l’istante, che in ogni caso non può fruire del regime della remissione in bonis non avendo i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento (stessa circolare 28/2020), non può avvalersi della disciplina agevolativa patent box con riferimento ai periodi d’imposta 2016, 2017 e 2018.
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