31 Dicembre 2020
Cartolarizzazione, agevolazione anche per chi arriva successivamente
Il regime di favore che trasforma i crediti deteriorati in crediti d’imposta può essere applicato anche dalla società che intende vendere un portafoglio di tali titoli, pur non essendo tra i soggetti originari da cui sono stati generali. La condizione è che le società veicolo acquirenti non siano sue dirette o indirette controllate. È, in estrema sintesi, quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 641 del 31 dicembre 2020.
A chiedere delucidazioni è una società, che svolge oltre all’attività bancaria anche attività di investimento e gestione di portafogli di crediti e che, entro la fine del 2020, ha intenzione di cedere un portafoglio di crediti derivanti da finanziamenti bancari e leasing erogati da vari enti creditizi. Tali crediti sono stati acquistati, in origine, tramite società veicoli di cartolarizzazione (Spv) controllati di diritto dalla società istante, sottoscrivendo, tra l’altro, i titoli junior da questi emessi.
Al termine di una complessa operazione, mediante “smontaggio” delle relative operazioni di cartolarizzazione, i crediti di proprietà delle Spv, ma già presenti nel bilancio consolidato dell’istante, sono stati acquistati da quest’ultimo e poi trasferiti a una delle Srl veicolo.
Entro il 31 dicembre 2020, l’istante intende riacquistare i titoli attraverso l’ulteriore “smontaggio” della suddetta Srl. I crediti saranno poi venduti a investitori mediante cessione a una o più società di cartolarizzazione (Spv) diverse dalla società a responsabilità limitata su citata. Le Spv non saranno controllate dall’istante né dal suo controllante.
Detto ciò, la società chiede se alle cessioni descritte sia corretto applicare il trattamento fiscale agevolato previsto dall’articolo 44-bis del Dl n. 34/2019, come modificato dal decreto “Cura Italia” (articolo 55 del Dl n. 18/2020).
Il dubbio nasce dal fatto che la società non sia parte originaria dei contratti che hanno generato i diritti di credito oggetto del portafoglio che la stessa intende rivendere.
Un secondo quesito riguarda il parametro di riferimento da utilizzare ai fini della determinazione dell’agevolazione. L’incertezza è tra il valore nominale dei crediti e il prezzo di acquisto degli stessi nel caso in cui quest’ultimo risulti inferiore.
L’Agenzia delle entrate fa precedere le conclusioni dall’analisi della normativa connessa alla questione. In questo caso, quindi, l’attenzione va all’agevolazione richiamata dall’istante (articolo 44-bis, decreto “Crescita”). La misura è stata modificata dopo la presentazione dell’interpello dal decreto “Agosto” (articolo 72, Dl n. 104/2020). Alla luce dell’ultima “rivisitazione” la norma stabilisce che “qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (…), può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi(…) alla data della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1,comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (…), non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla data della cessione” e ancora che “in caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito”.
Alla luce della nuova disposizione, l’Agenzia ritiene che l’agevolazione è applicabile anche ai crediti acquisiti da terzi (e quindi non solo dai soggetti che li hanno originati) e che, in tal caso, il beneficio fiscale va determinato in base al loro valore di acquisto.
Tornando all’interpello, l’istante potrà, quindi, usufruire dello speciale meccanismo previsto dall’articolo 44-bis per i crediti venduti a Spv non controllate in alcun modo dalla società stessa.
E in particolare, ai fini della valorizzazione del beneficio, andrà considerato il prezzo del titolo relativo all’ultimo valore di acquisto sostenuto dalle società di cartolarizzazione controllate di diritto dall’istante. La condizione è che, aggiunge l’Agenzia, tali acquisti siano stati effettuati da società con le quali non sussista un rapporto di controllo o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
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