Normativa e prassi

31 Dicembre 2020

Consolidato e intermediari finanziari. Il corretto utilizzo delle perdite fiscali

Con la risposta n. 639 del 31 dicembre 2020 l’Agenzia fa chiarezza riguardo al dubbio sollevato da una società, che chiede di conoscere se le perdite riportabili dichiarate da intermediari finanziari partecipanti al regime di tassazione di gruppo possano essere utilizzate non solo in sede di determinazione del reddito complessivo imponibile di gruppo ma anche, individualmente, in sede di determinazione della base imponibile dell’addizionale Ires. Per l’esattezza con riferimento:
a) alle perdite maturate ante ingresso nel regime di tassazione di gruppo
b) alle perdite trasferite al regime di tassazione di gruppo residue al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016
c) alle perdite trasferite al regime di tassazione di gruppo successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

Il quesito posto all’Agenzia, nello specifico, riguarda la corretta modalità di utilizzo delle perdite fiscali ai fini della determinazione della base imponibile dell’addizionale Ires per gli enti creditizi e finanziari (articolo 1, comma 65, della legge di Stabilità 2016), in caso di adesione alla tassazione di gruppo (articoli 117 e seguenti del Tuir).
L’Agenzia ricorda, al riguardo, che la legge n. 208/2015 citata ha introdotto un’addizionale dell’aliquota Ires del 3,5%, alla quale i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per il regime di tassazione di gruppo assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile provvedendo al relativo versamento.
Pertanto, nei confronti di soggetti passivi dell’addizionale Ires che rientrano nel perimetro di un consolidato fiscale, sia in qualità di controllanti che di controllati, l’aliquota incrementale Ires dovrà essere applicata autonomamente su base individuale, non andando a confluire nella tassazione complessiva globale della fiscal unit.

Fatta questa premessa, riguardo alla determinazione della perdita utile ai fini dell’addizionale Ires, in pratica idonea a ridurne la base imponibile, l’Agenzia si rifà alla circolare n. 35/2010, relativa all’addizionale prevista per il settore energetico, che chiarisce che:
a) le perdite relative a periodi d’imposta anteriori all’opzione per il consolidato nazionale restano nella disponibilità di ciascun soggetto partecipante che le potrà utilizzare, secondo l’articolo 84 del Tuir, a scomputo del proprio reddito imponibile Ires, anche ai fini dell’addizionale
b) le perdite subite da ciascun soggetto partecipante alla tassazione di gruppo nei periodi d’imposta di validità della relativa opzione devono essere trasferite alla fiscal unit per determinare il relativo imponibile Ires di gruppo da assoggettare ad aliquota ordinaria e sono utilizzate autonomamente da ciascun soggetto per abbattere i propri imponibili da assoggettare all’addizionale Ires.

Tali circostanze permettono di assoggettare il contribuente alla stessa tassazione di addizionale, indipendentemente dalla circostanza che abbia o meno aderito al regime del consolidato nazionale, consentendo alla società che ha aderito al consolidato di poter utilizzare sia le perdite fiscali pregresse non trasferite al consolidato sia quelle trasferite al regime di tassazione di gruppo.

In particolare, precisa l’Agenzia, va considerato che:
1) le perdite trasferite al consolidato prima del periodo d’imposta di introduzione dell’addizionale, ossia ante 2017, potranno essere utilizzate per il calcolo dell’addizionale solo se non utilizzate dalla fiscal unit nei periodi precedenti al periodo d’imposta di entrata in vigore dell’addizionale (ossia ante 2017)
2) le perdite trasferite al consolidato dopo il periodo d’imposta di introduzione dell’addizionale potranno essere utilizzate per il calcolo dell’addizionale anche se utilizzate dalla fiscal unit.

Nel caso all’attenzione dell’Agenzia, nei confronti della società, che, intermediario finanziario detenuto al 100% da una Spa, dal 2010 ha optato per il regime di tassazione di gruppo insieme alla controllante e fino a fine 2016 ha trasferito al regime di tassazione di gruppo delle perdite fiscali, non ancora utilizzate per 13.293.435,00 euro, l’addizionale Ires trova applicazione sin dal 2017 e, risultando perdite individuali trasferite alla fiscal unit dal 2010 al 2016 di 13.293.435,00 euro non utilizzate al 31 dicembre 2016, l’istante può utilizzarle in diminuzione della base imponibile dell’addizionale Ires per il periodo d’imposta 2019, anche se utilizzate dalla fiscal unit nei periodi d’imposta 2017, 2018 e 2019, sempre nel rispetto delle limitazioni previste dall’articolo 84 del Tuir.

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