23 Dicembre 2020
Retrocessione compendio immobiliare, rilevante la scadenza dell’agevolazione
Con la risposta n. 614 del 23 dicembre 2020 l’Agenzia delle entrate ha fornito dei chiarimenti sul regime fiscale applicabile all’operazione di retrocessione degli immobili di proprietà di una società partecipata al 100% da un Comune.
Il Comune istante fa presente che la sua partecipata (Beta) deteneva una società (Alfa) che nel 2014 aveva acquistato degli immobili. A seguito della messa in liquidazione di Alfa, l’intero compendio è stato assegnato al Comune in qualità di unico socio. Gli immobili che verranno assegnati all’istante sono costituiti da fabbricati con categoria catastale D/8 e da aree urbane suddivise in aree edificabili e non edificabili ed è intenzione dell’istante destinare il compendio immobiliare ad attività rilevanti ai fini Iva. Per la liquidazione di società partecipate da enti sono previste delle agevolazioni fiscali per gli atti posti in essere a favore delle Pa locali, con un limite temporale pari a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, vale a dire entro il 5 maggio 2016 (articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge n. 147/2013).
Il citato comma 568-bis, rileva l’istante, è stato successivamente, richiamato dall’articolo 20 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Dlgs n. 175/2016) che al comma 6 prevede “Resta ferma la disposizione dell’articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”, facendo sorgere il dubbio in merito alla possibilità di applicare l’agevolazione prevista dal comma 568-bis nel caso di liquidazione volontaria deliberata in data successiva a quella prevista dalla medesima norma.
Il Comune, quindi, vuole sapere il regime fiscale applicabile all’operazione di retrocessione degli immobili di proprietà di Alfa Srl (società partecipata dall’istante), da attuarsi nella forma di assegnazione di beni a seguito di liquidazione volontaria. A suo parere, il citato Dlgs n. 175/2016 intende favorire la riorganizzazione delle società partecipate e mantenere le agevolazioni fiscali previste dalla norma originaria. Infatti, pur essendo l’entrata in vigore del Testo unico successiva all’efficacia temporale prevista dal citato comma 568-bis, l’articolo 20, comma 6, del Testo unico fa salvi gli effetti prodotti dalla norma agevolativa richiamata. Di conseguenza, secondo il Comune istante, il comma 568-bis citato deve considerarsi tuttora vigente, sicché la retrocessione degli immobili di proprietà di Alfa Srl all’istante, socio unico a seguito di liquidazione volontaria, non è soggetta a imposta catastale sui trasferimenti dei fabbricati strumentali censiti in categoria D/8, a imposta di registro sulle cessioni di aree non edificabili, Ires e Irap sulle eventuali plusvalenze realizzate dalla Alfa Srl a seguito delle operazioni di assegnazione di beni immobili al socio istante.
L’Agenzia ricorda che la legge di Stabilità 2014 (articolo 1, comma 568-bis della legge 147/2013) ha previsto delle agevolazioni fiscali in favore delle pubbliche amministrazioni locali finalizzate a incentivare sia lo scioglimento delle società controllate (direttamente o indirettamente), che le alienazioni delle partecipazioni da esse detenute.
In particolare, la lettera a) del richiamato comma 568-bis, prevede che in caso di scioglimento in corso, ovvero deliberato, non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della norma (ovvero entro il 5 maggio 2016), gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento di società, consorzi o aziende speciali, sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell’Iva. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Nel caso di specie, tuttavia, come risulta dall’istanza e dalla documentazione prodotta, la liquidazione di Alfa Srl, in seguito alla quale viene effettuata la retrocessione all’istante del compendio immobiliare appartenente alla società liquidata, è stata prevista successivamente al 5 maggio 2016, nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni approvato con delibera comunale nel 2017. Inoltre, tale liquidazione volontaria è stata disposta con deliberazione del Consiglio Comunale nel 2019, indirizzo poi recepito nel piano di revisione annuale delle partecipazioni e, in particolare, lo scioglimento e la messa in liquidazione di Alfa Srl è stato deliberato e iscritto nel Registro delle imprese nel 2019.
Di conseguenza, i benefici fiscali previsti dalla norma agevolativa non potranno essere applicati alle operazioni prospettate dal Comune istante, che non sono state deliberate entro i limiti temporali previsti dalla norma.
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