Normativa e prassi

18 Dicembre 2020

Certificazione piattaforme di gioco: servizio necessario, esente dall’Iva

La certificazione delle piattaforme di gioco online, effettuata da una società preposta alla verifica di conformità, è un servizio necessario e imprescindibile senza del quale la concessionaria delle attività di intrattenimento non potrebbe effettuare la raccolta delle giocate. Di conseguenza, tali prestazioni rientrano nell’ambito applicativo dell’esenzione Iva di cui all’articolo 10, comma 1, n. 6), del Dpr n. 633/1972. Il chiarimento arriva con la risposta dell’Agenzia n. 605 del 18 dicembre 2020.
 
Il quesito è stato posto da una società che opera nel settore dei giochi e delle scommesse e che ha avuto in affidamento la concessione della gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento (articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto n. 733/1931). L’istante, inoltre, è un concessionario abilitato sul territorio nazionale all’esercizio e alla raccolta di giochi pubblici, incluse le scommesse ippiche e sportive.
L’istante fa presente che per avere l’autorizzazione all’esercizio dei giochi, il concessionario è tenuto a inviare all’amministrazione dei Monopoli di Stato apposita istanza, corredata dal progetto della piattaforma di gioco e dalla certificazione, con esito positivo, della verifica tecnica che accerti la conformità della stessa piattaforma e del generatore di numeri casuali ai requisiti riportati nelle linee guida pubblicate sul sito dell’Adm (versione 2.0 del 1 giugno 2018, Protocollo n. 179608/2018). La certificazione deve essere eseguita da un Organismo di valutazione (Odv) riconosciuto dall’amministrazione dei Monopoli.
Ciò premesso, la società istante, al fine di adempiere al suddetto obbligo di certificazione, ha stipulato un contratto con un Odv accreditato per il quale chiede se può essere esentata dall’Iva.
 
L’Agenzia fa un quadro normativo sull’imposizione di giochi e scommesse, a partire dall’articolo 135, n. 1, lettera i), della direttiva 2006/112/Ce che prevede l’esenzione Iva  per “le scommesse, le lotterie e altri giochi d’azzardo con poste di denaro, salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro”. La normativa interna, poi, prevede l’esenzione dall’imposta per “le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con L. 22 aprile1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse…” per le “le operazioni relative all’esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all’esercizio del gioco nelle case da gioco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate” e per le “prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da 1) a 7)” (articolo 10, comma 1, numeri 6, 7 e 9 del Dpr n. 633/1972).
 
In base all’art. 1, comma 497, della legge n. 311/2004, il regime di esenzione di cui all’articolo 10, primo comma, n. 6), del decreto Iva si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento “anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa”.
L’Agenzia delle entrate, alla luce del quadro normativo, ritiene che la certificazione ha carattere obbligatorio e propedeutico rispetto all’esercizio e alla raccolta a distanza di giochi pubblici, senza della quale l’istante non potrebbe svolgere l’attività di giochi e scommesse. Di conseguenza, i servizi aventi a oggetto la certificazione delle piattaforme di gioco online effettuati dalla società in qualità di Organismo di certificazione alla società istante, rientrano nel citato regime di esenzione Iva (articolo 10, comma 1, n. 6), del Dpr. n. 633/1972).
 

Certificazione piattaforme di gioco: servizio necessario, esente dall’Iva

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

torna all'inizio del contenuto