Normativa e prassi

17 Dicembre 2020

Risoluzione liti fiscali europee: le prime indicazioni operative

Con un provvedimento del 16 dicembre 2020, il direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, dà il via alla definizione delle modalità e delle procedure necessarie per rendere operative le disposizioni del Dlgs n. 49/2020, che stabilisce le regole relative alle procedure amichevoli e agli altri procedimenti di risoluzione delle controversie che derivano dall’interpretazione e dall’applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali tra l’Agenzia delle entrate (riconosciuta come l’Autorità competente italiana) e le Autorità competenti degli altri Stati membri.
Un intervento previsto dall’articolo 23 del richiamato decreto legislativo che, recependo la direttiva Ue 2017/1852 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea, attua la previsione contenuta nell’articolo 8 della legge n. 117/2019, di delegazione europea.

Il documento, trattandosi di procedure inedite, esordisce con l’identikit delle locuzioni ricorrenti, come la “questione controversa”, il “competente ufficio dell’Agenzia delle entrate”, la “procedura amichevole”, la “risoluzione unilaterale della questione controversa” e altre, fino alla “procedura di risoluzione delle controversie”. Entra, poi, nel vivo dell’argomento.

Avvio del “percorso”
Per accedere alla procedura amichevole, stabilisce il provvedimento, gli interessati devono presentare un’istanza, relativa alla questione controversa e contenente gli elementi informativi richiesti dal decreto (articolo 3, comma 9, lettere a), b), c), e) ed f), e comma 10), al “competente ufficio dell’Agenzia delle entrate” (che è l’ufficio Risoluzione e prevenzione controversie internazionali, settore Controllo, della direzione centrale Grandi contribuenti, divisione Contribuenti) e alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati.
In ogni caso, le istanze compilate in lingue diverse vanno corredate da una traduzione ufficiale in italiano.  

La presentazione può avvenire anche tramite Pec (all’indirizzo dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it), oppure raccomandata nazionale o internazionale (in caso di non residenti privi di domiciliatario nazionale) o consegna diretta all’ufficio.
Nelle ultime due ipotesi di trasmissione, l’istanza va prodotta anche su supporto elettronico o inviata all’indirizzo dc.gc.controversieinternazionali@agenziaentrate.it.     
In particolare, le persone fisiche e le imprese (quelle non “grandi” e non facenti parte di grandi gruppi), fiscalmente residenti, possono presentarla soltanto all’“ufficio competente”.

Sempre in merito all’istanza, il provvedimento elenca la documentazione da allegare alla stessa, che deve essere anch’essa tradotta in italiano o, in alternativa, in inglese, e le regole per la validità della sottoscrizione.

Tempi scanditi
L’ufficio, dal ricevimento dell’istanza e della relativa documentazione, ha tempo due mesi per comunicare l’arrivo al mittente (l’interessato o il domiciliatario nazionale) e tre per la richiesta di eventuali informazioni supplementari.
Chi dovesse riceverla, da quel momento, ha a disposizione tre mesi per rispondere, sempre attraverso le modalità descritte per la presentazione dell’istanza. Copia della risposta va trasmessa contemporaneamente alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati.
L’Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla ricezione dell’istanza o delle informazioni supplementari, adotta una decisione in merito all’accoglimento o al rigetto della domanda e la notifica tempestivamente all’interessato, tramite Pec o raccomandata nazionale o internazionale.

In ogni caso, prima della presentazione dell’istanza gli interessati possono chiedere di incontrare i rappresentanti dell’Agenzia, anche in videoconferenza, per ottenere chiarimenti e indicazioni sulla procedura amichevole.

L’iter
La procedura amichevole deve concludersi, in linea generale, entro due anni dalla data in cui è stata effettuata l’ultima notifica della decisione di accoglimento dell’istanza da parte di uno degli Stati membri, ma se arriva la richiesta motivata dell’Agenzia o dell’Autorità competente di un altro Paese membro a tale termine si aggiunge un anno. In tal caso, l’ufficio deve informare subito l’interessato. Anche durante tale periodo bi o triennale, l’ufficio può sollecitare l’invio di ulteriori informazioni che, in questa fase, devono essere trasmesse dagli interessati entro quindici giorni dalla richiesta.

La conclusione
Entro trenta giorni dal raggiunto accordo tra Agenzia e Autorità competente dello Stato membro interessato, l’ufficio, sempre attraverso gli stessi mezzi, comunica la decisione all’interessato (o al domiciliatario nazionale) e contestualmente informa, tra le altre strutture, il Centro Operativo di Pescara, tenuto a dare esecuzione alla decisione (tra l’altro, calcolare le eventuali imposte da pagare o le somme da rimborsare).
Dal canto suo, il destinatario, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, comunica all’ufficio la volontà di aderire o rinunciare, anche solo in parte, alla decisione.

In caso di mancato accordo tra le Autorità, l’ufficio comunica all’interessato i motivi generali del mancato raggiungimento dell’accordo.

La “ritrattazione”
Nell’ipotesi di rigetto di apertura della procedura amichevole, da parte di una delle Autorità competenti o da parte di tutte, sia nel frattempo arrivata una sentenza favorevole all’interessato, oppure se le Autorità coinvolte non hanno trovato un’intesa, l’interessato può chiedere all’ufficio e all’Autorità dell’altro Stato membro di istituire una “Commissione consultiva”.

L’ufficio, entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta di istituzione della Commissione consultiva, comunica all’interessato, sempre mediante posta elettronica certificata o raccomandata nazionale o internazionale:
a) le norme di funzionamento della Commissione consultiva o di quella per la risoluzione alternativa della controversia, eventualmente concordata dalle Autorità coinvolte  
b) la data entro la quale è adottato il parere sulla risoluzione della questione controversa
c) i riferimenti alle disposizioni giuridiche applicabili nel diritto nazionale degli Stati membri e agli accordi o Convenzioni applicabili (articolo 14, comma 4, Dlgs n. 49/2020).

Se la Commissione consultiva propende per l’accoglimento dell’istanza e l’Agenzia avvia la procedura amichevole, l’ufficio deve comunicarlo all’interessato entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.
L’esito della risoluzione della questione controversa adottato dalle Autorità competenti a seguito del parere reso dalla Commissione consultiva o da quella per la risoluzione alternativa delle controversie è comunicato dall’ufficio all’interessato (ovvero al domiciliatario nazionale), entro trenta giorni dalla conclusione dell’accordo.
La decisione, poi, segue lo stesso percorso dell’accordo raggiunto in prima battuta.

Ritiro dell’istanza
Se l’interessato decide di ritirare l’istanza deve darne comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate secondo i mezzi su indicati e all’Autorità competente degli altri Stati membri interessati.

Tema portante dell’intero provvedimento sono le modalità attraverso le quali deve avvenire l’invio delle istanze di accesso alla procedura amichevole e lo scambio di comunicazioni e informazioni una volta avviata, vale a dire la posta elettronica certificata e la raccomandata nazionale e internazionale.

Risoluzione liti fiscali europee: le prime indicazioni operative

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