18 Dicembre 2020
Primi chiarimenti Mef sull’Impi: individuazione e determinazione
Con la risoluzione n. 8 del 16 dicembre scorso il dipartimento delle Finanze del Mef analizza e chiarisce alcuni aspetti dell’Impi relativi all’individuazione corretta del presupposto oggettivo, con l’identificazione dei soli manufatti che rientrano nell’ambito dell’imposta sulle piattaforme marine e degli elementi che li compongono, da considerare per la determinazione della base imponibile. Ulteriori delucidazioni sono fornite sugli obblighi dichiarativi.
L’Impi, imposta mobiliare sulle piattaforme marine, è stata istituita con l’articolo 38 del Dl n. 124 2019, il collegato fiscale alla legge di bilancio per il 2020, e da quest’anno sostituisce ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria su queste costruzioni.
Entrando nel merito delle risposte, quindi, la risoluzione chiarisce che il primo comma del citato articolo 38, si riferisce a “la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall’articolo 2 del Codice della Navigazione”, ossia a alla piattaforma marina con struttura emersa, con esclusione dall’applicazione dell’imposta di tutti gli impianti rigidamente collegati al fondo marino, tutte le unità galleggianti di stoccaggio temporaneo degli idrocarburi estratti e tutte le teste pozzo sottomarine.
In via definitiva, comunque, sarà emesso un decreto di concerto dai ministri dell’Economia e delle Finanze, dell’Interno, della Difesa e dello Sviluppo economico, per individuare le singole piattaforme soggette all’Impi e i comuni che saranno destinatari del gettito, ai fini dell’esatta individuazione del presupposto impositivo.
Per quanto riguarda il presupposto impositivo va considerato, inoltre, che la condizione necessaria per l’applicazione dell’imposta è la destinazione della struttura alla coltivazione di idrocarburi, impiego in cui rientra anche l’attività di estrazione. Tale destinazione è regolata, fino alla sua dismissione, da una particolare disciplina, motivo per cui l’assoggettamento a tassazione non può ritenersi limitato ai soli periodi in cui viene svolta l’attività estrattiva. Non basta, quindi, la dichiarazione di interruzione dell’attività per interrompere l’assoggettamento.
Riguardo la base imponibile, il comma 746 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 stabilisce il ricorso ai valori contabili per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. Per quantificare la base imponibile delle piattaforme marine ai fini Impi occorre quindi, ricorda la risoluzione, fare riferimento al valore contabile, senza la possibilità di scomputare la parte impiantistica.
Il comma 2 dell’articolo 38 del Dl n. 124/2019 prevede che la base imponibile sia determinata in misura dell’importo annotato in contabilità alla data di inizio di ciascun anno solare, rivalutato con i coefficienti previsti, che sono periodicamente aggiornati con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze (vedi articolo “Immobili speciali non accatastati, come definire i valori per Imu e Impi”).
La norma, quindi, già indica chiaramente quale valore contabile deve essere tenuto in considerazione per il calcolo dell’imposta, escludendo la possibilità di scomputare da tale valore quello della parte impiantistica, come avviene per i cosiddetti “impianti imbullonati”.
A proposito degli obblighi dichiarativi e le modalità e il termine di presentazione della dichiarazione, infine, il Mef ci ricorda che il comma 7 dell’articolo 38 stabilisce che per quanto non espressamente specificato nel testo dello stesso Dl n. 124/2019, si applicano le disposizioni relative alla deducibilità e le altre disposizioni in materia di Imu, in quanto compatibili.
ricordiamo che per il 2020, l’imposta doveva essere versata interamente allo Stato in un’univa soluzione, che provvede all’attribuzione del gettito di spettanza comunale, entro il 16 dicembre 2020, utilizzando il codice tributo 3970, mentre per gli anni successivi il pagamento del tributo va effettuato sia allo Stato sia al comune di riferimento (vedi articolo ““3970”: arriva il codice tributo per il versamento dell’Impi”).
Per il 2020, la dichiarazione, da presentare nel 2021, risulta obbligatoria per tutti i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, o iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato per il quale sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione intendendosi per tali i costi ulteriori che possono essere sostenuti successivamente rispetto a quelli di acquisizione e che possono determinare una variazione, sia in aumento sia in diminuzione del valore contabile.
La persistenza dell’obbligo dichiarativo è giustificata dal fatto che per tali immobili la base imponibile è rappresentata dal valore contabile che è un elemento non immediatamente conoscibile dal comune. Quindi, poiché tale valore è il parametro per la quantificazione della base imponibile dell’imposta, la dichiarazione dell’Impi è d’obbligo per il primo anno di tassazione per i manufatti, mentre per gli anni successivi la dichiarazione dovrà essere presentata solo se si verificano variazioni rilevanti.
La dichiarazione va quindi inviata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’acquisizione del bene, o di quello in cui ci sono state variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Se lo stato delle cose rimane invariato, come detto, la dichiarazione ha valore anche per gli anni seguenti a quello della sua presentazione.
Il modello da utilizzare per la dichiarazione, in attesa di quello specifico in via di approvazione, è quello valido per l’Imu, approvato con il decreto 30 ottobre 2012 del ministero dell’Economia e delle Finanze. Anche per quanto riguarda l’ente locale di riferimento e destinatario del modello di dichiarazione, la certezza dell’individuazione sarà data dal decreto in via di emissione, annunciato dal comma 4 dell’articolo 38 del Dl n. 124/2019.
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