Attualità

1 Dicembre 2020

Sport bonus, seconda finestra 2020: pronto l’elenco degli ammessi

Pubblicato, sul sito del dipartimento per lo Sport, l’elenco delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle imprese, identificati con numero seriale che potranno effettuare, entro giovedì 3 dicembre (e, quindi, entro dopodomani), erogazioni liberali in denaro destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture pubbliche e accedere allo sport bonus, seconda finestra 2020. Le istanze di accesso al credito d’imposta dovevano essere presentate dai futuri “benefattori” entro lo scorso 13 novembre (vedi “Sport bonus, seconda finestra 2020: primo step, presentare l’istanza”). Nella Pec di accettazione della richiesta l’ufficio competente ha comunicato, ricordiamo, il numero di codice seriale che, nell’elenco degli ammessi, individua i soggetti che potranno beneficiare del tax credit.

La somma destinata ai gestori o ai proprietari delle strutture sportive pubbliche interessate, pari o inferiore all’importo indicato nella richiesta del credito d’imposta, potrà essere versata al beneficiario scegliendo tra una delle cinque possibili opzioni disponibili: bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
A conferma della donazione, i destinatari del contributo dovranno inviare, entro il 10 dicembre 2020, una comunicazione al dipartimento per lo Sport del versamento ricevuto, compilando l’apposito modulo e inviandolo con Pec all’ufficiosport@pec.governo.it.

L’iter si chiuderà con la pubblicazione dell’elenco definitivo di coloro che potranno utilizzare il bonus, spendibile, ricordiamo, dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della lista. L’ufficio dello Sport comunica all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e l’importo riconosciuto a ognuno come credito di imposta.

La somma deve essere ripartita in tre quote annuali di uguale entità, con limiti e modalità di fruizione differenziate:

  • le persone fisiche e gli Enc possono utilizzare il credito fino a un ammontare pari al 20% del reddito imponibile, nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020, 2021 e 2022, portando la quota in diminuzione delle imposte dovute
  • per i titolari di reddito d’impresa il limite di fruizione è pari al 10‰ dei ricavi annui. In tal caso, i contribuenti, fermo restando la ripartizione in tre quote annuali, possono utilizzare il bonus fino a un ammontare complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione con F24 (codice tributo “6892”), presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Sport bonus, seconda finestra 2020: pronto l’elenco degli ammessi

Ultimi articoli

Attualità 11 Marzo 2026

L’Agenzia in Trentino-Alto Adige/Südtirol: presentata la nuova direzione regionale

Potenziata la funzione di indirizzo e di governo delle attività operative, con particolare riferimento ai servizi di assistenza, controllo, consulenza legale e supporto alle imprese Presentata ieri la nuova organizzazione dell’Agenzia delle entrate in Trentino-Alto Adige/Südtirol, che prevede l’istituzione della direzione regionale.

Attualità 10 Marzo 2026

Al via le iscrizioni al 5 per mille per gli enti dello sport dilettantistico

Le associazioni sportive di nuova costituzione, o che lo scorso anno non si sono iscritte o non possedevano i requisiti, hanno tempo fino al 10 aprile per inoltrare domanda di accesso al contributo Aperta la finestra temporale per le iscrizioni delle Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) al 5 per mille 2026.

Normativa e prassi 10 Marzo 2026

Piccola proprietà contadina, ok alle compartecipazioni “reali”

La decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina si verifica solo quando il contratto, in concreto, si risolve nella mera concessione in godimento del terreno, assimilabile a un affitto L’Agenzia delle entrate, con la risposta n.

Analisi e commenti 10 Marzo 2026

Legge di Bilancio 2026: novità per gli intermediari finanziari

Le modifiche al regime di deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela finalizzate a intercettare possibili perdite di valore, in linea con la normativa interna e Ue L’articolo 1, comma 56, della legge n.

torna all'inizio del contenuto