1 Dicembre 2020
Il decreto “Ristori-quater” rinvia dichiarazioni e versamenti fiscali
L’appuntamento slitta, invece, al 30 aprile 2021, in un’unica soluzione, senza aggravio di sanzioni e interessi:
- per imprese, professionisti e artisti e professionisti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, che, nel primo semestre del 2020, hanno registrato una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso
- a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per imprese, professionisti e artisti operanti nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al Dl n. 149/2020 (decreto “Ristori-bis”), con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché per i ristoranti nelle zone arancioni.
Restano confermate le disposizioni dettate da precedenti decreti, che hanno già sancito la proroga dell’adempimento per i contribuenti Isa (articolo 98, Dl n. 104/2020 e articolo 6, Dl n. 149/2020).
- agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, che, nel mese di novembre 2020, hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso
- a imprese, professionisti e artisti che hanno intrapreso l’attività dopo il 30 novembre 2019
- a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, agli esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del Dpcm 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale
- a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, agli esercenti attività di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse o arancioni, nonché ai soggetti operanti nei settori individuati nell’allegato 2 al decreto “Ristori-bis”, ovvero esercenti l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zone rosse.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 marzo 2021, in un’unica soluzione o fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo.
- dalla data di presentazione della domanda di dilazione e sino al provvedimento di rigetto ovvero, se accolta, sino all’eventuale decadenza della richiesta, sono sospesi i termini di decadenza e di prescrizione, non possono esserci nuovi fermi amministrativi e ipoteche (ma restano fermi quelli già in essere alla data di presentazione dell’istanza) e non possono essere avviate nuove procedure esecutive
- non possono essere dilazionate le somme oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 48-bis del Dpr n. 602/1973, se questa è antecedente alla data del provvedimento di accoglimento della richiesta
- il pagamento della prima rata del piano di dilazione comporta l’estinzione delle procedure esecutive già avviate, sempreché non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Invece, con carattere temporaneo, per le sole istanze presentate fino al 31 dicembre 2021:
- è innalzata da 60mila a 100mila euro la soglia dell’importo iscritto a ruolo superata la quale è necessario documentare lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria
- la decadenza dal beneficio della rateazione si determina in caso di mancato pagamento di dieci rate (invece che le ordinarie cinque), anche non consecutive. Di fatto, si tratta del prolungamento della disposizione dettata dal decreto “Cura Italia” (articolo 68, comma 2-ter, Dl n. 18/2020), in base alla quale, per le dilazioni in essere all’8 marzo 2020 o riferite a domande presentate sino al 31 dicembre 2020, era già stato previsto che la decadenza scattasse in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive.
Inoltre:
- i carichi contenuti nei piani di dilazione, per i quali prima dell’inizio del periodo di sospensione delle cartelle di pagamento sancito dal decreto “Cura Italia” (articolo 68, commi 1 e 2-bis, Dl n. 18/2020) è intervenuta decadenza dal beneficio, possono essere oggetto di una nuova richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza dover prima saldare le rate già scadute, come invece ordinariamente richiesto dalla norma (articolo 19, comma 3, lettera c), Dpr n. 602/1973)
- la disposizione che consente di accordare nuove dilazioni in relazione ai debiti per i quali, al 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni agevolate, è estesa anche ai debiti per i quali, alla medesima data, è venuta meno l’efficacia delle rottamazioni “prime edizioni” (articolo 6, Dl n. 193/2016; articolo 1, comma 4 e seguenti, Dl n. 148/2017).

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