Normativa e prassi

23 Novembre 2020

Nuovo set documentale anti-sanzioni per il transfer pricing collaborativo

Aggiornata, con il provvedimento, firmato oggi, 23 novembre 2020 dal direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini, la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali. Documentazione che le salva dalla sanzione per infedele dichiarazione.

L’odierno provvedimento, predisposto in attuazione delle norme contenute negli articoli 1, comma 6, e 2, comma 4-ter, del Dlgs n. 471/1997 che, rispettivamente, prevedono la non applicazione della sanzione stabilita dall’articolo 1, comma 2 dello stesso decreto:

  • qualora il contribuente adotti un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, che permetta il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati (articolo 1)
  • in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del Tuir, da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi passivi che eccede il valore normale previste per l’esercizio della ritenuta di cui all’articolo 25, quarto comma, del Dpr n. 600/1973, qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’amministrazione finanziaria la documentazione indicata in un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati (articolo 2, comma 4-ter)

trae origine, in particolare, nel decreto Mef del 14 maggio 2018 (vedi articolo “Prezzi di trasferimento: firmato il decreto Mef.”), il quale ha definito nuove linee guida sulla disciplina del transfer pricing in seguito alla modifica dell’articolo 110, comma 7, Tuir, operata dall’articolo 59, del Dl n. 50/2017, e  sostituisce, quindi, quello emanato il 29 settembre 2010 che aveva fissato le prime regole operative delle disposizioni anti-sanzioni sul transfer pricing.

Tanto premesso, nel provvedimento, si legge che la documentazione da consegnare in caso di controllo, atta a consentire alle imprese residenti o stabilite nel territorio dello Stato, che si trovino, rispetto a imprese non residenti o alle proprie stabili organizzazioni estere, in una o più delle ipotesi indicate negli articoli 110, comma 7, 152, comma 3, e 168-ter, comma 10, del Tuir, di essere immuni dalle sanzioni, deve essere costituita da un Masterfile e da una Documentazione nazionale.

Il Masterfile deve contenere informazioni relative al gruppo multinazionale e deve essere articolato in capitoli e paragrafi, ciascuno contenente le informazioni desumibili dalla relativa titolazione (come “struttura organizzativa” “attività svolta” per i capitoli e, ad esempio, “flussi delle operazioni” e “accordi per le prestazioni infragruppo” per i paragrafi), e dalle ulteriori eventuali indicazioni apposte tra parentesi quadre. È consentita la presentazione di più di un Masterfile, qualora il gruppo realizzi attività tra loro diverse e disciplinate da specifiche politiche di prezzi di trasferimento. In sostanza, il Masterfile fornisce una panoramica del business del gruppo multinazionale, inclusa la natura delle operazioni commerciali a livello globale, le politiche generali dei prezzi di trasferimento e l’allocazione a livello globale del reddito e delle attività economiche, per consentire alle amministrazioni fiscali di valutare la presenza di un significativo rischio dei prezzi di trasferimento.
La Documentazione nazionale, allo stesso modo e con la medesima struttura (capitoli, paragrafi e sottoparagrafi) raccoglie le informazioni concernenti le operazioni infragruppo relative all’entità locale, offre, cioè, informazioni più dettagliate relative a specifiche operazioni infragruppo. In pratica, focalizza l’attenzione sui dati concernenti l’analisi dei prezzi di trasferimento relativi a transazioni tra una impresa associata in un determinato Stato e le imprese correlate in Stati differenti.

Il provvedimento fornisce una dettagliata casistica di titolazioni e il preciso contenuto delle informazioni da mettere, eventualmente, a disposizione dell’amministrazione finanziaria.
    
Al fine, poi, di rendere meno oneroso l’accesso alle piccole e medie imprese, cioè quelle che realizzano un volume d’affari o ricavi non superiore a cinquanta milioni di euro per il periodo di imposta cui si riferisce la documentazione sui prezzi di trasferimento, nel provvedimento è previsto che le stesse, a determinate condizioni, possano non aggiornare annualmente taluni dati dell’analisi di comparabilità.

Il regime documentale, applicato con diligenza e buona fede, risponde da un lato, a un’istanza di certezza da parte dei contribuenti definendo gli elementi conoscitivi utilizzati dall’amministrazione finanziaria in sede di controllo e, dall’altro, incrementa l’efficacia dell’azione di valutazione del rischio fiscale e dell’eventuale attività di controllo.

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