Normativa e prassi

19 Novembre 2020

Registrazione atti privati: i codici per i tributi ipotecari e catastali

Istituiti, con la risoluzione n. 73/E del 19 novembre 2020, nuovi codici tributo che consentiranno il versamento, tramite modello F24, delle imposte ipotecaria e catastale (e delle relative sanzioni) dovute per la registrazione degli atti privati.
Vanno ad aggiungersi, completando il quadro, a quelli relativi al Registro e al Bollo, già istituiti, in attuazione del decreto Mef dell’8 novembre 2011 che ha previsto l’utilizzo del modello F24 per versamento delle somme dovute per la registrazione degli atti privati, a partire dal 2 marzo 2020, con la risoluzione n. 9/2020.
 
Nello specifico, si tratta del:

  • 1555, “ATTI PRIVATI – Imposta ipotecaria
  • 1556, “ATTI PRIVATI – Imposta catastale
  • 1557, “ATTI PRIVATI – Sanzione imposte ipotecarie e catastali – Ravvedimento”.

Nel modello, trovano posto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” e, per quanto riguarda l’“anno di riferimento”, in tale campo, va riportato l’anno di formazione dell’atto.
 
Con la stessa risoluzione, inoltre, sono stati appositamente ridenominati i codici tributo collegati agli avvisi di liquidazione emessi dall’Agenzia delle entrate, in relazione alle stesse imposte. Anche questi già previsti con le risoluzioni nn. 16/2016 e 57/2018. Sono:

  • l’A140 ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta ipotecaria – somme liquidate dall’ufficio
  • l’A141 ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta catastale – somme liquidate dall’ufficio
  • l’A149 ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Sanzione Imposte catastali e ipotecarie – somme liquidate dall’ufficio”.

 
La loro collocazione, nel modello F24, è sempre la sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. In questo caso, però, oltre all’“anno di riferimento”, vanno indicati, negli omonimi campi, il “codice ufficio” e il “codice atto”, ricavabili nell’avviso ricevuto.
 
Infine, l’Agenzia ricorda che per le spese di notifica, relative agli avvisi in argomento, esiste lo specifico codice tributo: il 9400spese di notifica per atti impositivi”.

Registrazione atti privati: i codici per i tributi ipotecari e catastali

Ultimi articoli

Analisi e commenti 23 Gennaio 2026

Buona fede e ruolo dell’esperto nel concordato semplificato

Fondamentale ai fini dell’accesso all’istituto è la relazione finale dell’esperto che va verificata anche sotto il profilo sostanziale dell’attendibilità e ragionevolezza delle attestazioni riportate Lo scorso 4 dicembre il Tribunale di Modena ha pronunciato un decreto di inammissibilità in materia di concordato semplificato.

Attualità 23 Gennaio 2026

Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva

Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato

Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.

torna all'inizio del contenuto