4 Novembre 2020
Dl “ristori”, le misure – 2 Cancellata la seconda rata Imu
Non è dovuta la seconda rata dell’Imu 2020, in scadenza il prossimo 16 dicembre, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività interessate dalle misure restrittive di sospensione o di limitazione dell’esercizio disposte, con il Dpcm 24 ottobre 2020, a seguito dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria. A prevederlo è l’articolo 9 del Dl 137/2020 (decreto “Ristori”).
Le attività in questione sono elencate in maniera dettagliata nell’allegato 1 dello stesso provvedimento e riguardano i settori della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande (bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti), della ricettività alberghiera, del turismo, dello sport, del benessere fisico (piscine, palestre), dello spettacolo, della cultura, dell’organizzazione di fiere e altri eventi.
L’agevolazione, però, spetta soltanto se c’è coincidenza tra proprietario dell’immobile e gestore dell’attività che in esso viene esercitata.
La misura si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione 19 marzo 2020 della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19”.
Per risarcire i Comuni della perdita di gettito conseguente all’abolizione della seconda rata dell’Imu 2020, il Fondo di ristoro istituito presso il ministero dell’Interno (articolo 177, comma 2, Dl 34/2020) è incrementato di 101,6 milioni di euro.
La nuova agevolazione si aggiunge all’esenzione dal pagamento della seconda rata dell’Imu per le strutture dei settori turismo e spettacolo disposta dall’articolo 78 del Dl 104/2020 (decreto “Agosto”). Quel provvedimento ha sancito la non debenza del tributo per:
- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività lì esercitate
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, purché ci sia corrispondenza tra relativo proprietario e gestore dell’attività (per tale tipologia di immobili, tra l’altro, l’esenzione dall’Imu è prevista anche per gli anni 2021 e 2022, previa autorizzazione della Commissione europea)
- gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, sempreché proprietario e gestore coincidano.
Tali disposizioni sono espressamente fatte salve dalla nuova norma, non ne vengono superate. Vale a dire che – come specifica la relazione illustrativa – le fattispecie di esenzione già riconosciute dal decreto “Agosto” che non richiedono coincidenza tra il proprietario dell’immobile e il gestore dell’attività continuano ad applicarsi secondo la vecchia regola, indipendentemente dal fatto che le stesse siano incluse anche nella tabella allegata al Dl “Ristori” e che la novella legislativa richieda l’immedesimazione tra proprietario e gestore.
Per completezza, ricordiamo che, relativamente agli immobili indicati nei primi tre punti elenco, il già citato articolo 177 del decreto “Rilancio”, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria ed economica, aveva stabilito l’esenzione dal pagamento anche della prima rata dell’Imu 2020.
continua
La prima puntata è stata pubblicata lunedì 2 novembre 2020
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