3 Novembre 2020
Bonus facciate: un lavoro tira l’altro, dalla gronda, ai davanzali, alle tende
L’isolamento dello sporto di gronda, effettuato in concomitanza dell’intervento di isolamento a “cappotto” di un edificio, necessario per evitare il ponte termico tra parete e copertura, rientra nel bonus facciate, “trainando” nell’agevolazione anche i lavori aggiuntivi collegati, come lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e altri ancora. Basta che siano rispettate tutte le condizioni previste dalla normativa di riferimento che l’Agenzia riepiloga nella risposta n 520 del 3 novembre 2020, con la quale dà il via libera al contribuente.
Questi intende effettuare un intervento di isolamento “a cappotto” su tutti i prospetti di un edificio composto da due unità immobiliari di sua proprietà e, per fare in modo che non si crei un ponte termico tra parete e copertura, deve anche eseguire l’isolamento dello sporto di gronda. Tale lavoro comporta alcuni interventi aggiuntivi quali lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali, la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni e anche lo spostamento delle tende da sole avvolgibili che ostacolano la posa del cappotto e dell’isolamento dello sporto di gronda e la sostituzione di quelle per le quali non è possibile sostituire gli agganci in origine presenti. Tanto premesso, l’istante chiede se le spese relative agli ulteriori interventi siano attratte nell’alveo del “bonus facciate”.
L’amministrazione, nel riassumere le disposizioni normative e di prassi di riferimento che si sono succedute negli ultimi mesi – prima di tutto, l’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge n. 160/2019, che ha introdotto il bonus, e la circolare n 2/2020, che ne ha chiarito gli aspetti (vedi articolo “Bonus facciate”: è arrivata l’ora della circolare con i chiarimenti”) – fa notare, riguardo all’intervento di isolamento “a cappotto” dell’immobile, che, nel rispetto di tutte le condizioni e gli adempimenti richiesti dalla normativa, sono ammesse al bonus facciate solo le spese per la realizzazione dell’intervento di isolamento sull’involucro esterno visibile dell’edificio e sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio. Restano, invece escluse le spese sostenute per il rifacimento delle facciate interne, in particolare, se non visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico.
Alle stesse condizioni, il bonus facciate spetta anche per i costi sopportati per l’isolamento dello “sporto di gronda” – poiché si tratta di un elemento che insiste sulla parte opaca della facciata – e per i lavori aggiuntivi indicati dall’istante – che sono strettamente connessi alla realizzazione di quello principale.
Infine, un’informazione di servizio. L’Agenzia ricorda che i contribuenti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti possono optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari allo stesso corrispettivo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono direttamente cedere la detrazione a questi soggetti, con la possibilità, per questi ultimi, di successiva cessione (articolo 121, Dl n. 34/2020, il “Rilancio”).
Le modalità per la cessione sono state definite da due provvedimenti del direttore dell’Agenzia, il primo dell’8 agosto (vedi articolo “Superbonus 110%: via libera al modello per la cessione o lo sconto in fattura”), il secondo del 12 ottobre scorso (vedi articolo “Superbonus: un ritocco al modello, poi il via con le specifiche tecniche”).
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